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Tra sommosse popolari e cori di giubilo, il disegno di legge Pillon è ancora fermo al Senato della Repubblica in attesa di essere discusso. C’è chi ne parla come se fosse cosa fatta, ma in realtà paiono ancora molti i nodi da sciogliere e le contraddizioni da risolvere.
Esaminiamo i punti salienti della riforma, mettendone in luce le criticità più evidenti.
La mediazione familiare
Il primo istituto introdotto è quello della mediazione familiare: il disegno di legge istituisce un apposito albo, in cui potranno confluire professionisti provenienti da campi tra loro assolutamente eterogenei, dai medici agli avvocati, come se gli uni c’entrassero qualcosa con gli altri ed entrambi avessero “studiato” per comporre liti familiari. Così evidentemente non è.
Il problema, tuttavia, non risiede solo sulla discutibile competenza che i mediatori familiari potrebbero dimostrare, ma è soprattutto rappresentato dalla intrinseca inutilità dello strumento. È una inutilità già dimostrata in altri settori del diritto in cui è stata imposta come condizione di procedibilità della successiva fase giudiziale. Dovrebbe servire a diminuire il contenzioso, ma in realtà riesce solo a ritardarlo, aggiungendo spese a spese. Per quanto sia abile nel suo mestiere, il mediatore non riuscirà a dirimere pacificamente alcun conflitto familiare, ma ugualmente la sua prestazione professionale andrà ricompensata. Il risultato pratico sarà quello già fino ad ora sperimentato: un inutile dispendio di soldi, tempo ed energie, che complica e ritarda la macchina della giustizia, aggiungendo ingranaggi arrugginiti.
Il piano genitoriale
Nei ricorsi per separazione consensuale, il disegno di legge prevede l’obbligatorietà di un piano genitoriale concordato. Questo piano concordato dovrà avere ad oggetto degli aspetti della vita del figlio tanto specifici da poter essere trattati in sede di ricorso solo in modo assolutamente superficiale. In particolare, nel piano genitoriale si dovrà trattare: dei luoghi frequentati dal minore; del percorso scolastico, extrascolastico ed educativo; delle frequentazioni parentali e dei periodi di vacanza. Sono temi su cui potrebbero spendersi fiumi di inchiostro o appena poche gocce. In altri termini, questa del piano genitoriale sembra l’ennesima dichiarazione di principio, che nella prassi finirà per essere necessariamente privata di qualsiasi sostanza. Oppure qualcuno crede davvero che, in sede di ricorso, i genitori possano pianificare la vita dei figli per i prossimi dieci anni?!
L’affido paritario
L’affido paritario è uno dei temi centrali della riforma: i figli trascorreranno uguale tempo col padre e con la madre o almeno dodici giorni con ciascuno di essi. È su questo punto, in particolare, che l’opinione pubblica sta sbattendo i pugni sul tavolo, lamentando che i figli, senza una fissa dimora, avrebbero a patire traumi psicologici, come se perdere (come è fino ad ora) il contatto e la frequentazione con uno dei due genitori fosse, invece, cosa da poco.
La norma, tuttavia, prevede delle eccezioni (che consentirebbero di derogare all’affido paritario) ed il problema è che queste eccezioni sono talmente vaghe e generiche da rischiare di diventare la regola. In particolare le eccezioni che ci preoccupano sono quelle che riguardano il caso di “indisponibilità di un genitore” e la “inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore”. Un genitore che svolge un’ordinaria attività lavorativa potrebbe essere inteso sempre come “indisponibile” e sulla “adeguatezza dei luoghi” il criterio resta suscettibile di ogni possibile interpretazione.
Nei casi, che potrebbero essere frequenti, in cui l’eccezione prevarrà sulla regola, la legge prevede che il giudice stabilisca la corresponsione a carico di uno dei genitori, di un assegno periodico per un tempo determinato in favore dell’altro a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, “ove strettamente necessario e solo in via residuale”.
Il problema delle norma non investe solo il merito (che può piacere oppure no), ma la tecnica normativa utilizzata, che consiste nello stabilire un principio generale e delle sue eccezioni, applicandole ad un contesto in cui le eccezioni potrebbero divenire la regola ed il principio potrebbe divenire l’eccezione.
La casa coniugale
È sulla casa coniugale che si abbatte in maniera più incisiva il disegno di legge: senza mezza termini, si prevede che il coniuge che resterà nella casa di proprietà dell’altro, sarà tenuto a corrispondere un indennizzo pari al canone di locazione sulla base dei prezzi di mercato.
La norma è netta e precisa, ma (tenendo a mente che la indisponibilità di un genitore è condizione di eccezione alla regola dell’affido paritario) viene da chiedersi cosa dovrà mai decidere il giudice nel caso, tutt’altro che raro, in cui il genitore proprietario della casa coniugale abbia minore disponibilità di tempo da poter dedicare al figlio, ove l’altro genitore, con maggior tempo, non abbia risorse economiche per pagare l’indennizzo previsto. Detto in termini più diretti, immaginiamo il caso tipico in cui: il figlio è in età tale da richiedere la cura e la costante presenza di uno dei due genitori; “lui” è proprietario di casa e lavora le classiche otto ore al giorno; “lei” non lavora, potrebbe restare a casa, ma non dispone di risorse per pagare l’indennizzo (né per acquistare o prendere in locazione altrove una casa). In contesti del genere è chiaro che uno dei due principi dovrà cedere il passo all’altro, ma non si sa quale. Il figlio resterà col padre, malgrado questi abbia minor tempo a disposizione, oppure con la madre, malgrado ella non disponga di spazi adeguati?
Il mantenimento ai figli maggiorenni
Quella sul mantenimento dei figli maggiorenni (non disabili) è l’unica disposizione che personalmente non fa storcere il naso: per una volta la legge dispone un’età anagrafica (i 25 anni) chiara e precisa, al cui raggiungimento cessa l’obbligo del mantenimento.
In passato, il diritto matrimoniale si è spesso limitato ad individuare dei criteri in base ai quali il giudice avrebbe dovuto contestualizzare le proprie decisioni, ma da questa tecnica normativa sono scaturite sentenze infinitamente contraddittorie le une con le altre, a danno di ogni esigenza di certezza del diritto.
Nel merito, tuttavia, non possiamo fare a meno di evidenziare che, nella difficile congiuntura economica attraversata dal nostra Paese, i casi in cui un giovane di appena 25 anni riesca a trovare una propria occupazione sono più unici che rari. Sarà l’acuirsi di uno scontro generazionale, sarà una catastrofe sociale?
In definitiva
In definitiva, se il disegno dovesse divenire legge, cambierà tutto o forse non cambierà nulla. L’attuale assetto normativo necessita di essere certamente rivisitato, per le innegabili aberrazioni a cui ha dato luogo, ma le modifiche oggi in discussione paiono essere talmente drastiche e contraddittorie, da rischiare di trovare scarsa applicazione nelle aule dei tribunali, rendendo per altro più incerte le trattative che potrebbero condurre i coniugi al raggiungimento di una definizione consensuale. Il timore è che, se oggi a dormire in auto ci finivano solo i papà, un domani a far loro compagnia potrebbe aggiungersi anche qualche mamma, secondo il principio della più svilente casualità, con buona pace della Giustizia e della equità sociale.