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Obbligo del mantenimento anche con una nuova famiglia

La Suprema Corte si è dovuta pronunciare in merito ad una questione sollevata da una giovane donna quarantenne che impugnava la decisione della Corte di Appello con la quale veniva revocato l’assegno di mantenimento a suo favore stabilito in sede di separazione consensuale.

La Corte d’Appello aveva preso tale decisione alla luce di un aumento dei costi in capo all’ex marito dopo la nascita di un figlio dalla nuova compagna, motivo per il quale la Corte riteneva di doversi effettuare un contenimento delle esigenze degli interessati e che il diritto della moglie al mantenimento doveva ritenersi recessivo rispetto al diritto del minore, anche se nato da una famiglia di fatto, di essere mantenuto dal genitore.

Cassazione Sentenza n. 789 del 13 gennaio 2017

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 789 del 13 gennaio 2017, ha rilevato la mancanza di specifica normativa che possa far considerare il mantenimento dell’ex coniuge come secondario rispetto a quello di un figlio nato successivamente alla separazione con la conseguente riduzione o revoca del mantenimento. I Giudici sono tenuti a valutare solo se una sopravvenuta circostanza possa avere le caratteristiche per giustificare una modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione.
L’ex marito per giustificare la richiesta della revoca dell’assegno, stabilito di comune accordo in sede di separazione, lamentava altresì che l’ex moglie non avesse trovato un lavoro quando invece avrebbe potuto. La Suprema Corte a tal proposito evidenzia che la giurisprudenza, in tema di separazione personale, è orientata da tempo a considerare che l’attitudine al lavoro è un elemento valutabile da parte del giudice ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, valutazione non in senso astratto ma in termini concreti di effettiva possibilità di svolgimento di una attività lavorativa tenendo quindi in considerazione sia gli elementi caratterizzanti l’individuo sia l’ambiente in cui esso vive.
Nel caso preso in esame, non è stata fornita prova in merito al fatto che la moglie avrebbe potuto concretamente trovare un’occupazione retribuita, non è stato dimostrato né che la signora abbia acquisito nuove professionalità dopo la separazione né che avesse ricevuto effettive offerte di lavoro. Pertanto anche in tal senso la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso avanzato dalla moglie.

Possiamo concludere dicendo che anche se la creazione di una nuova famiglia possa portare modifiche alle condizioni esistenti al momento della separazione tale circostanza sopravvenuta sarà sempre valutata dal Giudice caso per caso e non determinerà automaticamente la riduzione degli oneri di mantenimento stabiliti in sede di separazione.

Avv. Marta Cuman
Avv. Marta Cuman

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