Nelle cause di separazione o divorzio, l’audizione del minore è sempre un momento di particolare criticità, sia per le complicazioni giuridiche che essa comporta, che per quelle di carattere affettivo e psicologico.
Fino a poco tempo fa vigeva la regola per cui al di sotto dei dodici anni i minori, nelle cause che li riguardavano, dovevano essere ascoltati dal Giudice solo nei casi particolarmente complessi ove l’audizione si fosse resa indispensabile per l’emanazione del provvedimento. Oggi possiamo dire che la regola si sia invertita.
L’audizione del minore secondo la Cassazione
La Cassazione, Sent. n. 9780 del 13.05.16 ha modificato il suddetto orientamento rendendo l’audizione del minore, al di sotto dei 12 anni, la prassi per qualsiasi causa che in qualche modo lo riguardi ( mantenimento, affido, adozione), in quanto il fine di ogni provvedimento a lui diretto deve essere indirizzato al maggior raggiungimento del suo interesse. Nessun altro punto di vista ed opinione, pertanto, potranno essere ritenuti più adatti ed indicativi dell’opinione e del pensiero del minore.
Sicuramente per l’acquisizione di tale “racconto”, che sia una descrizione, un ricordo o un opinione, il Giudice potrà servirsi di ausiliari a ciò deposti, quali psicologi, sociologi o altre figure di affiancamento al Giudice coi quali il minore si possa sentire libero e dove, pertanto, meglio potrà esprimere i propri pensieri senza subire condizionamenti esterni causati dall’ambiente giudiziario.
Se la nuova prassi dunque deve essere quella dell’ascolto della volontà del minore nelle cause che lo riguardano, l’eccezione è da ricercare in quelle situazioni ove l’audizione del minore potrebbe in qualche modo essere fonte di disagio per lo stesso. In tal caso, data l’inopportunità dell’ascolto, anche secondo il parere degli esperti interpellati, risulta essere maggiormente rispondente all’interesse del minore la sua mancata audizione.
Volendo dare uno sguardo d’insieme alla normativa attualmente applicata nell’interesse dei minori, alla luce anche dell’ultimissimo orientamento giurisprudenziale, il panorama che si delinea è il seguente:
– i minori di anni 18, che abbiano più di 12 anni, hanno diritto/dovere di essere ascoltati sempre nei giudizi ove essi abbiano interesse;
–i minori al di sotto dei 12 anni potranno sempre essere sentiti (e non in casi eccezionali, come per il passato) a meno che non sussistano motivi tali, che tengano conto del primario interesse del minore, da far ritenere non conveniente l’ascolto; trattasi pur tuttavia di casi eccezionali, questi e non più quelli di un tempo, che dovranno essere valutati volta per volta dal Giudice.