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Assegnazione della casa in assenza di figli

È principio consolidato che in presenza di figli, la casa coniugale vada assegnata al coniuge affidatario. Ma come decidere dell’assegnazione della casa in assenza di figli?

Assegnazione della casa in assenza di figli

Se al coniuge economicamente più debole può spettare l’assegno di mantenimento in caso di separazione,  o quello per gli alimenti  in caso di divorzio, indipendentemente dalla presenza o meno di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, discorso diverso è quello attinente alla casa coniugale. L’assegnazione di quella che fu la casa familiare, infatti, spetta solitamente all’ex coniuge che sia affidatario dei figli o presso il cui domicilio questi abitino abitualmente; essa si giustifica in funzione della necessità di assicurare la prosecuzione della vita del nucleo familiare presso la stessa casa in un’ ottica di continuità.

Ed, invece, quando non ci sono i figli minori o economicamente autosufficienti?

La risposta, benché non sancita in alcuna norma codificata, era quella applicata pressoché unanimemente  dai giudici, di escludere sempre, in assenza di figli, l’assegnazione della casa all’ex coniuge come misura integrante il mantenimento, nell’ambito dei provvedimenti da adottare a tutela del coniuge economicamente più debole.

Pertanto, la linea giuridicamente segnata era quella della divisione al 50% della casa tra i due ex coniugi, con vendita e divisione del ricavato, in caso di comunione dei beni,  viceversa, in caso di separazione dei beni o in caso di proprietà di uno soltanto dei coniugi della casa ( es: lascito ereditario, donazione, acquisto prima del matrimonio) questa spettava solamente al legittimo proprietario anche nella sua concreta disponibilità materiale. Dunque, ove il coniuge più debole economicamente non fosse il proprietario della casa familiare e non avesse la possibilità di abitarne un’altra, l’unico rimedio a sua tutela era solo ravvisabile in un aumento dell’assegno di mantenimento posto a carico dell’altro.

La sentenza del Tribunale di Belluno

Tutto ciò fino alla sentenza dello scorso 10.05.2016 del Tribunale di Belluno ove, per la prima volta, innovando rispetto al passato, è stato ritenuto “giusto” assegnare al coniuge più debole, anche senza figli, la disponibilità di abitare nell’immobile adibito a casa coniugale in costanza di matrimonio, che però appartiene all’altro coniuge.

Una siffatta scelta, certamente discussa ma pur tuttavia legittima, si ispira ad un concetto di “mantenimentointeso nel suo senso più ampio di strumento economico avente anche natura assistenziale, che in quanto tale può ricomprendere anche la possibilità di lasciar continuare a vivere  l’ex coniuge nella casa ove si è svolta la vita coniugale.

Pur essendo lontani dal riconoscere in tale pronuncia la prima di una serie di decisioni innovative rispetto al passato, e pur nella consapevolezza di trovarsi dinanzi ad una sentenza che rappresenta ancora un orientamento minoritario ( che per ora non trova neppure particolare consenso), è innegabile che tale decisione apre uno spiraglio ad un nuovo modo di intendere il mantenimento e la sua funzione socio-assistenziale.

 

 

Avv. Daniela D'Alessandro
Avv. Daniela D'Alessandro

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