L’allontanamento del coniuge

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Come lo stesso termine suggerisce, con la separazione dei coniugi vi è necessariamente una separazione materiale, oltre e prima ancora che giuridica, tra marito e moglie. Viene infatti a mancare, a seguito del provvedimento del giudice, l’obbligo della convivenza tra gli stessi che sono autorizzati a vivere separatamente. La condivisione di uno stesso tetto coniugale è requisito per la sopravvivenza della coppia ed è fondamento dell’unione familiare, pertanto vivere in due case separate rappresenta anche fisicamente l’esternazione della nuova realtà esistente tra i coniugi. Talvolta, nella maggioranza dei casi, è il giudice nel provvedimento di separazione a stabilire chi resta nella casa familiare e chi va via, solitamente il coniuge affidatario della prole sarà anche assegnatario della casa, tranne che in specifici e particolari casi. A tale provvedimento farà seguito, quindi, l’allontanamento del coniuge non assegnatario che stabilirà altrove il proprio domicilio.

Questo è quanto dovrebbe avvenire secondo la regola.

Può tuttavia verificarsi il caso in cui, per i più svariati motivi, non ultimo quello della difficoltà economica, il coniuge al quale non sia stata assegnata la casa coniugale ritardi il suo allontanamento, costringendo l’ex coniuge ad una convivenza non voluta e soprattutto non autorizzata.

Cosa fare allora per costringere l’ex ad andar via dalla casa coniugale?

La risposta più ovvia e maggiormente rispondente alla tutela dell’ interesse dei minori è quella di non dar vita a lotte a colpi di intimazioni da parte dell’Ufficiale Giudiziario, ma quello di tentare un accordo circa tempi e modi, con un atteggiamento conciliante da parte di chi risulta in tale circostanza favorito in quanto non costretto ad abbandonare la propria abitazione, quale di solito la moglie.

Tuttavia, ove tale strada della mediazione e della tolleranza volta alla miglior definizione della questione in tempi brevi, non dia i risultati sperati, si potrà sempre mettere in esecuzione il provvedimento del giudice che è un titolo esecutivo a cui, pertanto, potrà esser data esecuzione senza necessità di altro provvedimento.

Per mettere in esecuzione il titolo bisognerà notificare il provvedimento nella sua forma esecutiva ad opera di un legale che, allo stesso tempo, intimerà mediante un atto di precetto, di andar via entro una certa data; se a seguito di notifica del provvedimento in forma esecutiva ed atto di precetto nulla cambi, il coniuge assegnatario dovrà rivolgersi all’  Ufficiale Giudiziario che  indicherà una nuova data di rilascio dell’immobile, scaduta la quale senza che la situazione sia mutata, l’Ufficiale Giudiziario procederà anche contro la volontà del soggetto costringendolo coattivamente a lasciare la casa con l’aiuto delle Forze dell’Ordine.

Allontanamento del coniuge

Queste, in sintesi, i passi fondamentali a tutela del diritto di esclusività del coniuge assegnatario della casa coniugale, fermo restando la necessità di valutare, caso per caso, l’opportunità o meno di procedere in tal senso o di trovare alternative valide per salvaguardare i vari interessi coinvolti.

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