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Addebito della separazione

L’addebito della separazione è la dichiarazione di violazione dei doveri familiari e coniugali da parte del marito o della moglie. Un coniuge può chiedere l’addebito della separazione in capo all’altro al momento della domanda di separazione giudiziale o, laddove sia stato l’altro coniuge a chiedere per primo la separazione, nella comparsa di costituzione. Così facendo si chiede al Giudice di riconoscere il coniuge colpevole di una violazione degli obblighi che sorgono con il matrimonio (art. 143 c.c.), violazione che è il motivo per il quale si intraprende la separazione.

Nella richiesta di separazione con addebito, il Giudice dovrà constatare tre cose fondamentali:

1) La violazione dei diritti coniugali da parte di uno dei due coniugi.

2) L’intollerabilità della convivenza da parte dell’altro coniuge (quello che ha richiesto l’addebito).

3) Un legame di causalità tra le prime due circostanze.

Pertanto, sarà indispensabile provare non solo che ci sia stata la violazione ma anche che questa abbia provocato l’intollerabilità della convivenza oppure che abbia leso i diritti della personalità del coniuge (ad esempio l’onore, la reputazione).

Cause di addebito della separazione

Vediamo alcune cause che potrebbero motivare la richiesta di addebito

a) Abbandono della casa coniugale  (mettere link che rimandi all’altro articolo).

L’abbandono della casa coniugale – con conseguente interruzione della convivenza- potrebbe costituire una causa di addebito della separazione a meno che non venga provato che il gesto sia stato causato esclusivamente dal comportamento dell’altro coniuge o che la decisione sia stata presa nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza fosse già in atto.

b) Coniuge che dissipa il denaro

Il coniuge dedito al gioco che sottrae denaro alla famiglia può essere causa di addebito così come il coniuge che derubi il denaro familiare per propri esclusivi interessi.

In questi esempi riportati serve tenere presente che l’addebito potrebbe essere attributo anche se l’altro coniuge abbia tollerato la violazione per un certo periodo

c)  Nascita di un figlio da una relazione extraconiugale

La nascita di un figlio da altra relazione potrebbe essere causa di addebito ma solo se la nascita sia avvenuta durante un matrimonio effettivamente esistente. Questo significa che nel caso in cui i coniugi risultino sposati ma in realtà non convivano da tempo, la nascita di un figlio non basterebbe da solo a far dichiarare l’addebito

d) Infedeltà

La prova dell’infedeltà è indispensabile quando il coniuge tradito, oltre alla separazione, voglia ottenere anche l’addebito. C’è bisogno che il Giudice, come abbiamo chiarito in via generale più sopra, accerti che il tradimento sia stata la vera causa della separazione.

Se la crisi tra i coniugi esisteva prima dell’infedeltà, pensiamo ad esempio  a dei coniugi che convivono solo formalmente ma senza avere più alcun legame affettivo, in tal caso il Giudice non dichiarerà l’addebito in quanto il tradimento non costituisce il motivo dell’intollerabilità della convivenza ma solo una conseguenza. Ovviamente, in un caso del genere a voi prospettato, il Giudice per verificare la diretta connessione tra infedeltà e crisi coniugale dovrà accertare con accuratezza il comportamento di entrambi i coniugi da cui dedurre la preesistenza di una crisi coniugale in un contesto di vita caratterizzato da una convivenza tra marito e moglie puramente formale.

Anche nel caso di infedeltà, come già indicato per il vizio del gioco, è irrilevante, ai fini di una eventuale dichiarazione di addebito, che l’altro coniuge abbia tollerato per un certo periodo l’adulterio. Infatti, ciò che conta è che il coniuge tradito non riesca più a sostenere l’infedeltà che, seppur tollerata per un periodo, resti la causa della rottura.

Conseguenze dell’addebito della separazione

Il coniuge a cui sia addebitata la separazione:

  1. Non avrá diritto all’assegno di mantenimento
  2. Gli potrebbero essere riconosciuti gli alimenti (solo in caso di effettivo bisogno per garantire un minimo di sussistenza).
  3. Se già titolare di assegno alimentare , in caso di decesso dell’altro coniuge potrebbe avere diritto solo ad un assegno vitalizio.
  4. Se titolare di assegno alimentare ha diritto alla pensione di reversibilità.
  5. Se titolare di assegno alimentare ha diritto all’indennità di anzianità e di preavviso che gli deve essere corrisposta dal datore di lavoro del coniuge deceduto.

 

Avv. Marta Cuman
Avv. Marta Cuman

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