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Il genitore collocatario può cambiare residenza e trasferirsi altrove con i figli?

In caso di separazione o divorzio (ma le regole valgono anche per le situazioni di fatto regolamentate dal Tribunale) può capitare che il genitore collocatario dei figli voglia trasferirsi insieme ad essi e cambiare residenza (ad esempio per accettare occasioni di lavoro o per riavvicinarsi alla famiglia o per fare ritorno alla città di origine).

Tale decisione è tuttavia vincolata a regole e limiti ben precisi.

Intanto la Corte di Cassazione ha espresso un principio cardine al quale occorre uniformarsi chiarendo che “dovere primario di un buon genitore affidatario e/o collocatario è quello di non allontanare il figlio dall’altra figura genitoriale: quali che siano state le ragioni del fallimento del matrimonio, ogni genitore responsabile, consapevole dell’insostituibile importanza della presenza dell’altro genitore nella vita del figlio, deve saper mettere da parte le rivendicazioni e conservarne l’immagine positiva agli occhi e nel cuore del minore, garantendo il più possibile le frequentazioni del coniuge con la prole minorenne. L’attitudine del genitore ad essere un buon educatore ed a perseguire primariamente il corretto sviluppo psicologico del figlio si misura alla luce della sua capacità di realizzare un siffatto risultato non a parole, ma in termini concreti“.

Venendo poi al dato normativo esso è rappresentato dall’art.337 sexies c.c. il quale all’ultimo comma recita “In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto” e dall’art.316 c.c. il quale al primo comma prevede che “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore”.

Da ciò si evince che la residenza dei figli minori è una decisione che deve essere assunta congiuntamente tra i genitori.

Il genitore collocatario che intenda trasferire la residenza dei figli altrove, è tenuto dunque a comunicarlo quindi all’altro genitore come disposto dall’art.337 sexies ultimo comma.

Questo vale però nei casi in cui il trasferimento avvenga all’interno dello stesso Comune: laddove invece lo spostamento implichi un allontanamento considerevole dall’altro genitore, tale da rendere difficoltoso o impossibile di fatto l’esercizio delle funzioni di genitore, la sola comunicazione non sarà sufficiente ma sarà necessario che la decisione venga concordata tra i genitori.

Cosa succede se il genitore non collocatario non è d’accordo al trasferimento?

Può però accadere che l’altro genitore non sia affatto d’accordo al trasferimento.

Vediamo quindi cosa accade se il genitore non collocatario venga estromesso dalla decisione o – nonostante abbia manifestato il suo dissenso – l’altro genitore decida comunque di procedere al cambio di residenza.

Cosa può fare il genitore non collocatario se l’altro genitore decide arbitrariamente di trasferire la residenza dei figli minori altrove?

Egli potrà rivolgersi al Tribunale competente per opporsi al trasferimento e chiedere quindi la rilocazione dei minori.

Il Giudice sarà, così, chiamato ad assumere la decisione nel preminente interesse del minore, ascoltando entrambi i genitori e – ove occorra – nomando un esperto (CTU -ovvero un consulente tecnico d’ufficio) che potrà ascoltare il minore (se ne ricorrono i presupposti) e dovrà fornire al Giudice gli elementi per poter emettere la decisione più idonea a rispondente agli interessi dei minori.

Cosa accade se il genitore collocatario proceda al trasferimento senza il consenso dell’altro genitore?

Sotto diverso profilo il genitore collocatario, che in assenza di accordo proceda al trasferimento arbitrariamente, va incontro a conseguenze serie.

Egli infatti non solo commette un atto illegittimo in quanto vìola il principio della bigenitorialità, ma compie  anche un atto potenzialmente rilevante anche dal punto di vista penalistico.

È sempre consigliabile quindi evitare di agire arbitrariamente e unilateralmente in scelte di questo tipo.

Tuttavia se il genitore collocatario intende comunque trasferirsi e non abbia però ottenuto il consenso dell’altro genitore, potrà naturalmente rivolgersi al Tribunale per ottenere l’autorizzazione allo spostamento, motivando le ragioni a sostegno della propria decisione.

Anche in questo caso il Giudice procederà nel modo sopra descritto.

È chiaro che nell’ambito del procedimento sarà importante per la decisione l’analisi delle motivazioni del trasferimento e la valutazione dei vantaggi /svantaggi effettivi rispetto alla situazione attuale.

Occorrerà quindi valutare i tempi e le modalità di frequentazione tra il figlio e il genitore non collocatario, occorrerà altresì verificare la concreta possibilità per i figli di mantenere un rapporto con l’altro genitore senza costringerli a stravolgimenti di vita e senza che ciò comporti per l’altro genitore dei costi per le visite che siano sproporzionati rispetto ai propri redditi.

Un altro aspetto fondamentale è da valutare è se il nuovo collocamento consenta  – e in che modo – ai minori di mantenere rapporti significativi con figure affettivamente  importanti come i parenti e i familiari e soprattutto se il nuovo collocamento consenta ai minori di mantenere comunque legami sociali e culturali con il luogo di origine. 

Di conseguenza il Giudice dovrà valutare anche l’impatto psicologico ed emotivo che il trasferimento potrebbe avere sui minori stessi e chiaramente in quest’ottica è fondamentale anche il fattore dell’età (tenuto conto che in presenza di precisi requisiti il minore può anche essere ascoltato dal Giudice in ordine alla sua preferenza di collocamento).

Si comprende quindi l’estrema delicatezza della decisione che il Giudice è chiamato ad assumere, dovendo bilanciare da un lato la libertà del genitore collocatario di autodeterminarsi nelle proprie scelte e dall’altro il  principio della bigenitorialità nonché l’interesse supremo del minore che deve guidare ogni decisione in tema di diritto di famiglia.

Per tale motivo è sempre consigliabile assumere tali decisioni di comune accordo e mai procedere in modo arbitrario o unilaterale, rivolgendosi al Giudice in tutti i casi in cui non sia proprio possibile raggiugere una soluzione condivisa fra i genitori.

Avv. Daniela Giuliani
Avv. Daniela Giuliani

L'Avv. Daniela Giuliani dirige la sede di Roma di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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5 commenti

  1. Salve. Ho letto l’articolo. Vorrei sapere se io posso cambiare residenza nel comune confinante con il comune della residenza del padre. Adesso abitiamo nello stesso comune, ma doveri acquistare un immobile, appunto nel comune confinante chè da 10 minuti di distanza. Devo chiedere comunque il suo consenso? E poi in che modalità le devo comunicare la mia decisione?. Grazie

  2. Se da separati,non sposati,ma avendo un figlio in comune,la madre in una nuova relazione si deve sposare e quindi cambiare residenza ..come ci si comporta?l altro genitore puo’ impedire al figlio minore il trasferimento nonostante la madre debba sposarsi?

    • Salve, ritengo applicabili le stesse regole : il fatto che la mamma debba sposarsi non comporta necessariamente che il cambio di residenza dei minori sia vantaggioso per gli stessi. Il fatto poi che si venga a creare un nuovo nucleo familiare dovrebbe destare ancora più attenzione e quindi la scelta e la decisione di trasferirsi deve essere accuratamente valutata da entrambi i genitori.

    • Ciao Veronica
      Se hai letto bene l’articolo ti sconsiglio di trasferirti senza il consenso del Padre. 🙂
      Cerca di garantire la Bigenitorialitá per il bene del Bambino mettendo da parte o tuoi interessi.
      Ciao
      Marco 😉

  3. Salve sono divorziata con figlio di 9 anni, vivo al confine con il paese dove abita il padre e sono in affitto (ho lasciato la casa familiare), a breve vorrei comprare un immobile nell’altra città confinante e più vicina al mare. Adesso disto dal padre circa 5km (comune diverso dal suo) spostandomi disterei dal padre 8km ma in comune diverso. Inoltre vorrei iniziare una convivenza con il mio compagno che mio figlio già conosce da oltre un anno e mezzo. Il mio ex marito è molto pesante e cerca ogni modo per crearmi problemi. Come posso agire? Inoltre volevo sapere se ho l’obbligo di comunicare se qualche sera dormo fuori residenza con mio figlio. Grazie

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