Dopo la separazione, il genitore presso cui vivono i figli decide di cambiare città — per lavoro, per affetti, per ripartire. Ma può farlo liberamente, portando con sé i bambini? È una delle questioni più delicate, perché mette in tensione due diritti: la libertà del genitore e il diritto del figlio a un rapporto con entrambi. Vediamo come si compone questo conflitto.
Libertà di residenza, ma non senza limiti
Ogni persona è libera di scegliere dove vivere: è un diritto costituzionale. Tuttavia, quando il trasferimento del genitore collocatario comporta lo spostamento dei figli in un’altra città — o addirittura all’estero — quella libertà incontra un limite: il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori (bigenitorialità).
Un trasferimento che rende molto più difficili gli incontri con l’altro genitore non è quindi una decisione che il collocatario può prendere da solo: incide sull’organizzazione concordata e sui tempi di permanenza.
Serve l’accordo o l’autorizzazione del giudice
Poiché il luogo di residenza del figlio è una decisione di maggiore interesse, un trasferimento significativo richiede l’accordo di entrambi i genitori. In mancanza di intesa, il genitore che intende trasferirsi (o quello che si oppone) deve rivolgersi al giudice, che decide nell’interesse del minore.
Cosa valuta il giudice
Di fronte a un progetto di trasferimento, il giudice non lo vieta né lo autorizza in automatico, ma valuta in concreto:
- le ragioni del trasferimento (lavorative, familiari) e la loro serietà;
- l’impatto sulla vita del figlio: scuola, amicizie, radicamento, continuità affettiva;
- la possibilità di mantenere il rapporto con l’altro genitore, riorganizzando tempi e modalità di visita;
- l’età e le esigenze del minore.
All’esito, il giudice può consentire il trasferimento ridefinendo i tempi di permanenza, oppure ritenere che esso sia contrario all’interesse del figlio e, nei casi più delicati, rivedere il collocamento, ad esempio collocando il minore presso il genitore che resta.
Cosa non fare
Trasferirsi unilateralmente con i figli, senza accordo né autorizzazione, è una scelta rischiosa: può essere valutata negativamente dal giudice come condotta lesiva del diritto del minore alla bigenitorialità, e nei casi estremi può sfociare in profili di sottrazione. La via corretta è sempre quella di cercare l’accordo o, in mancanza, rivolgersi al giudice prima di spostare la residenza dei bambini.
Per approfondire leggi come incidono i tempi di permanenza, la guida all’affidamento dei figli e i rischi della sottrazione di minori. Il riferimento è l’art. 337-ter del Codice civile.
Se vuoi trasferirti con i tuoi figli o l’altro genitore intende farlo, non sei solo. richiedi una consulenza gratuita e valuteremo insieme la tua situazione.
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Domande frequenti
Il genitore collocatario può trasferirsi con i figli dove vuole?
No, non liberamente quando il trasferimento incide sui rapporti con l’altro genitore: serve l’accordo di entrambi o, in mancanza, l’autorizzazione del giudice nell’interesse del minore.
Cosa valuta il giudice?
Le ragioni del trasferimento, l’impatto su scuola, amicizie e continuità del figlio, la possibilità di mantenere il rapporto con l’altro genitore e l’età e le esigenze del minore.
Posso trasferirmi subito e avvisare dopo?
È sconsigliato. Il trasferimento unilaterale può essere valutato negativamente e, nei casi estremi, configurare una sottrazione. Meglio cercare l’accordo o il giudice prima di spostarsi.
Il trasferimento può cambiare il collocamento?
Sì. Se il trasferimento è contrario all’interesse del figlio, il giudice può rivedere il collocamento, ad esempio disponendo che il minore resti col genitore che non si sposta.