Come sappiamo in sede di separazione, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri, il Giudice può obbligare l’altro al versamento mensile di un assegno di mantenimento, naturalmente commisurato alla capacità economica e reddituale del soggetto obbligato.
La norma di riferimento è l’art.156 del Codice Civile che di seguito riportiamo per maggiore completezza:
“Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall’articolo 155.
La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818.
In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro [art. 671 del c.p.c. e ss.] di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto(…)”
Accade talvolta, tuttavia, che nonostante l’ordine di versare l’assegno di mantenimento pronunciato dal Giudice, il coniuge obbligato si renda volontariamente inadempiente.
Ecco, dunque, che l’art. 156 c.c. sopra richiamato, fornisce una concreta soluzione al problema consentendo all’avente diritto di procedere da un lato al sequestro dei beni del coniuge obbligato (qualora vi siano fondati dubbi che questi adempia nel futuro) e dall’altro di ottenere il versamento diretto dell’importo dovuto a proprio favore da un soggetto terzo che sia a sua volta debitore nei confronti del coniuge obbligato (si pensi ad es. al datore di lavoro di quest’ultimo).
Oggi ci occupiamo qui della soluzione prevista per ottenere il cosiddetto “versamento diretto”. Esso deve essere richiesto al Tribunale mediante un apposito ricorso facendo valere il proprio titolo esecutivo ove viene stabilito il diritto all’assegno di mantenimento.
Il titolo esecutivo
Nello specifico è bene ricordare che il titolo esecutivo è rappresentato dalla sentenza di separazione o divorzio (nel caso di separazione o divorzio giudiziale) o dal verbale omologato (nel caso della separazione consensuale) oppure dalla sentenza di divorzio congiunto.
Per completezza va chiarito che anche l’accordo di negoziazione assistita (con il quale i coniugi si accordano sulle condizioni di separazione/divorzio stipulando una convenzione certificata dai rispettivi legali di fiducia) costituisce a sua volta titolo esecutivo così come costituisce titolo esecutivo anche l’accordo di separazione/divorzio verbalizzato presso il Comune dal Sindaco o dall’ufficiale dello stato civile.
Con questo strumento il coniuge interessato potrà far valere in giudizio – nei confronti di un soggetto terzo che sia debitore del coniuge obbligato al pagamento – il proprio diritto ad ottenere il versamento direttamente a proprio favore di quanto dovuto dall’obbligato.
Il soggetto al quale è indirizzata la richiesta in questo caso è un soggetto terzo che sia comunque debitore a sua volta nei confronti del coniuge inadempiente: il caso classico è quello del datore di lavoro oppure dell’ente erogatore del trattamento pensionistico.
Una volta presentato il ricorso dinnanzi al Tribunale territorialmente competente, verrà fissata un’apposita udienza che segnerà l’avvio della procedura per ottenere il versamento diretto.
Il coniuge inadempiente potrà naturalmente costituirsi in giudizio esponendo come riterrà opportuno le ragioni a sostegno della propria posizione .
È utile sottolineare, infine, che la norma si riferisce sia all’ipotesi in cui l’inadempimento abbia ad oggetto il mantenimento del coniuge sia che abbia ad oggetto il mantenimento della prole, purchè l’obbligo di mantenimento derivi da un provvedimento dell’Autorità che rappresenterà il titolo esecutivo necessario all’avvio della procedura.