fbpx

Mantenimento dei figli e reddito

La sentenza n. 25134/2018 della Cassazione ha precisato un concetto fondamentale in tema di mantenimento del figlio minore: per la determinazione dell’assegno di mantenimento non ci si può basare solo sul reddito del papà ma andranno considerati tutta una serie di parametri onde arrivare ad un equo valore da corrispondersi a favore del figlio.

La sentenza, depositata lo scorso 12 ottobre, ha chiarito un punto di sicura rilevanza in tema di mantenimento dei figli minori. Partendo dal caso concreto, ovvero quello di un figlio nato al di fuori del matrimonio, dove la mamma aveva chiesto ed ottenuto, con decisione della Corte d’Appello, un aumento dell’assegno di mantenimento pari quasi al doppio di quanto inizialmente assegnato (1.550 euro rispetto agli iniziali 800) per un aumento sopravvenuto della disponibilità di reddito  del papà, la Cassazione ha chiarito (accogliendo il ricorso del padre) che un siffatto aumento non può giustificare da solo anche l’aumento dell’importo da corrispondersi a titolo di mantenimento, indipendentemente dalle reali esigenze del figlio.

La Suprema Corte, cioè, nella citata sentenza, ha evidenziato l’importanza di valutare sempre le reali esigenze di vita del minore per la determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento, e tali esigenze non possono prescindere da un’analisi delle necessità del minore e da una comparazione tra entrambi i redditi dei genitori. In particolare, la Cassazione, rifiuta la legittimità di quanto affermato in sede di Corte di Appello, ovvero che vi sia un’impossibilità di calcolo con precisione aritmetica per la determinazione del quantum, nel caso in cui il minore si trovi a vivere in un ambiente particolarmente agiato dal punto di vista economico, di qui la possibilità di considerare come solo parametro le risorse reddituali e patrimoniali del padre.

Viceversa la Cassazione, partendo dall’art. 148 c.c. ribadisce il concetto di valutazione comparativa della capacità lavorativa e reddituale di entrambi i genitori, sottolineando l’elasticità del concetto di mantenimento, la cui determinazione non può prescindere neppure dalle esigenze del figlio complessivamente considerate (non solo quelle alimentari o strettamente legate alla sopravvivenza, con esplicito richiamo anche agli obblighi nascenti dall’art. 147 c.c.) , come anche dal tenore di vita goduto, dalle risorse reddituali di entrambi i genitori, dai tempi in cui il minore resta con ciascun genitore, con ovvio riferimento anche alla diversità del contributo spettante al genitore presso cui il figlio è prevalentemente collocato. Quest’ultimo concetto richiama con forza il principio più volte, specie ultimamente, affermato come esigenza primaria per una corretta crescita dei figli, ovvero quello della bigenitorialità che garantisce lunghi tempi di permanenza presso entrambi i genitori anche in presenza di un genitore prevalentemente collocatario,  scelta da preferirsi ogni qual volta sia possibile per la maggior garanzia che assicura al minore di crescere in modo “sano ed armonioso”.

 

Avv. Daniela D'Alessandro
Avv. Daniela D'Alessandro

AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati) offre consulenze legali gratuite a beneficio di famiglie e persone in condizioni di disagio economico. Contattaci

Articoli: 100