Sintesi dei contenuti
Per casa coniugale o familiare si intende l’abitazione ove la famiglia svolge la propria vita e ha stabilmente fissato la propria abituale dimora.
Come tutti i beni, anche (e soprattutto) la casa diverrà oggetto di contesa in caso di separazione.
In queste breve righe ti illustreremo secondo quali criteri viene assegnata e come puoi difenderla.
L’attribuzione ad uno dei coniugi
Nella scelta del coniuge assegnatario della casa coniugale, il criterio prevalente è quello che mira a tutelare l’interesse prevalente dei figli, affinché possano continuare ad abitare la stessa casa in cui sono cresciuti.
I figli, che già subiscono il trauma derivante dalla disgregazione del nucleo familiare, hanno necessità di non essere sradicati dalle proprie abitudini, dalla scuola e dai luoghi che frequentano, in modo che possano continuare ad attendere ai propri impegni scolastici ed extrascolastici. È, quindi, alla tutela del loro interesse che la legge guarda, prevedendo che la casa venga assegnata al coniuge affidatario dei figli.
Pertanto, qualsiasi altro criterio di attribuzione è privo di ogni rilevanza, ove vi siano figli: non conta chi sia proprietario è intestatario dell’immobile, del contratto di mutuo o di affitto.
Tale criterio prevalente persiste a vantaggio dei figli, qualsiasi sia la loro condizione, che siano minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Sebbene l’attribuzione della casa coniugale non abbia la finalità di contribuzione economica, è chiaro che l’assegnazione rappresenterà comunque indirettamente un beneficio economico a favore del genitore assegnatario che non dovrà comprare o locare una casa. Di tale beneficio dovrà, quindi, aversi conto nella determinazione delle altre condizioni che regoleranno la separazione.
Il diritto ad abitare la casa coniugale da parte del coniuge non proprietario
La casa, può quindi, come appena esaminato, essere anche assegnata al coniuge che non ne è legittimo proprietario. Come può questi, ulteriormente, tutelare il suo diritto, riparandosi dal rischio che il coniuge proprietario e non assegnatario possa ugualmente disporne (ad esempio vendendola)?
Il rimedio previsto dalla legge, in questo caso, è la trascrizione del provvedimento di assegnazione. Con la trascrizione, in altri termini, sarà reso pubblico il provvedimento di assegnazione, così che gli eventuali terzi acquirenti non possano vantare pretese sul bene.
Effettuare la trascrizione del provvedimento di assegnazione richiede, come potrai immaginare, specifiche competenze tecniche. Se desideri la nostra assistenza, siamo a tua disposizione. Non esitare a contattarci.
In caso di mancanza di figli
Se non vi sono figli conviventi, qualora uno dei coniugi sia esclusivo proprietario dell’immobile, al coniuge non proprietario non spetterà il diritto di abitare la casa familiare .
In tal caso il coniuge che sia l’unico proprietario vedrà tutelato il suo diritto in pieno (proprio perché non vi sarà alcun altro superiore interesse da tutelare).
Possibile eccezione potrebbe essere rappresentata dall’ipotesi che il coniuge non proprietario sia affetto da gravissime patologie. Solo con determinati presupposti che non facciano ipotizzare altre soluzioni, eventualmente, il Giudice potrebbe valutare l’ipotesi di una assegnazione a favore del coniuge, anche se non proprietario, tutelando così maggiormente il diritto alla salute, con limitazione temporanea del diritto di proprietà. I casi sono davvero molto rari ma per completezza di esposizione è giusto farne menzione.
Quando la casa coniugale è cointestata
Laddove vi sia la comproprietà della casa coniugale e non vi siano figli conviventi, sarà indispensabile la valutazione delle condizioni economiche dei coniugi ai fini dell’assegnazione della casa coniugale.
Pertanto, se vi è un disequilibrio economico tra le parti, una eventuale assegnazione avrà come fine quello di riequilibrare le posizioni economiche. Viceversa, ove tra i coniugi non vi siano grandi disparità economiche,in assenza di altri criteri prevalenti, il diritto di proprietà del coniuge intestatario dell’appartamento non conoscerà alcuna limitazione, sicché il coniuge non proprietario non potrà vantare alcuna pretesa sulla casa.
Come difendere il proprio diritto sulla casa
Nel corso della separazione, potrebbero sopravvenire degli eventi, in virtù dei quali il coniuge proprietario, ma non assegnatario, della casa avrà diritto a chiedere (consensualmente o giudizialmente) la revoca dell’assegnazione, così da poter recuperare la piena titolarità di quanto gli appartiene.
Il coniuge assegnatario può perdere, infatti, il diritto all’assegnazione in uno dei seguenti casi:
- quando non viva stabilmente nella casa;
- quando (all’interno della casa) conduca una nuova convivenza;
- quando contragga nuove nozze.
La nostra assistenza
Che tu ti stia appena separando o la separazione si sia già conclusa, il Tuo diritto sulla casa familiare necessita di adeguato approfondimento: potresti perderla o non sfruttare adeguatamente l’opportunità di recuperarla.
Nel 2008 io e mia figlia ci siamo concessi reciprocamente le ns. rispettive abitazioni di proprietà con un comodato d’uso gratuito .Mia figlia ha destinato il mio appartamento a proprio domicilio insieme al coniuge. I due hanno avuto una figlia che ora ha un’età di 8 anni. Tre anni fa (30.11.2016) i due coniugi hanno sottoscritto un accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita (art.6 del DL 132/2014) con l’assegnazione della casa coniugale a mia figlia ma con la condizione che i coniugi si alternassero al 50% nell’appartamento per garantire alla bimba di dimorare stabilmente nella casa coniugale.Ora mia figlia convive more uxorio con un compagno con il quale ha avuto un bambino a gennaio del 2018 e pertanto ha lasciato la casa coniugale spostandosi a casa del compagno per cui è venuta meno l’esigenza all’uso familiare del mio immobile. Cosa devo fare per chiedere la revoca urgente del provvedimento di assegnazione della casa coniugale per passaggio a nuova convivenza more uxorio?