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Nessun mantenimento per separazione in Comune

§ Sintesi dei contenuti

Nessun mantenimento per separazione in Comune. Il TAR del Lazio con sentenza n. 7813 del 07/07/2016 annulla la Circolare n. 6 del 24/04/2015 del Ministero dell’Interno che, dando un’interpretazione concessiva dell’art. 12 della Legge 162/2014, acconsentiva all’inserimento dell’assegno di mantenimento negli accordi in caso di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o divorzio innanzi all’Ufficiale di Stato Civile. Pertanto, alla luce di tale Circolare, era stato ritenuto possibile prevedere l’obbligo di pagamento a titolo di assegno di mantenimento.

Spieghiamo: la legge 162/2014 prevedeva che “L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale” (art. 12 comma 3), questo per evitare qualsiasi patto che possa ledere un diritto fondamentale dei coniugi.

Nessun mantenimento per separazione in Comune

In Comune la procedura è particolarmente semplificata, i coniugi possono presentarsi anche senza l’assistenza di un avvocato la qual cosa però non consente alcun tipo di controllo tanto è che neanche l’Ufficiale di Stato Civile può fare da garante delle posizioni di entrambi, non può entrare nel merito di quanto concordato a titolo di mantenimento.

Il tutto è nato da un ricorso presentato dall’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori e la Onlus Donna chiama donna che, proprio per la mancanza di controllo nella procedura di separazione e divorzio prevista innanzi al Comune, ritenevano illegittima l’interpretazione della Circolare n.6 rispetto alla norma della Legge di riferimento.

Le ricorrenti Associazioni deducevano non solo l’illegittimità della Circolare rispetto all’art.12 della Legge 162/2014 ma altresì il conflitto con la Costituzione per violazione del diritto alla difesa di quei soggetti deboli che potrebbero essere costretti ad accettare accordi patrimoniali lesivi dei propri interessi.

Il ricorso è stato accolto dal Tribunale e l’interpretazione effettuata dal Ministero è stata considerata errata, pertanto, si stabilisce che l’art. 12 comprende qualsiasi forma di trasferimento patrimoniale presa in considerazione. L’esclusione è totale.

Così facendo il Tribunale ha riaffermato quello che è il fondamento della procedura semplificata prevista al Comune: si può scegliere tale procedura molto agevolata solo ed esclusivamente se sussistono determinate condizioni, tra le quali appunto nessun tipo di trasferimento patrimoniale, in caso contrario si rischierebbe di danneggiare i soggetti più deboli.

 

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