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Convivenza di fatto: riconoscimento giuridico

La Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016) rappresenta un vero punto di svolta per l’ordinamento italiano.

È con la Legge Cirinnà, infatti, che:

  • sono riconosciute le Unioni Civili, tra persone dello stesso sesso;
  • è offerta una disciplina organica ai rapporti tra conviventi di fatto (sia eterosessuali che omosessuali).

Delle Unioni Civili ci occuperemo nello specifico in questo articolo. In queste sede è semplicemente opportuno chiarire che esse riguardano solo la regolamentazione e il riconoscimento dei rapporti tra persone dello stesso sesso.

La convivenza di fatto

I rapporti di convivenza sono ormai un fenomeno largamente diffuso, che attraversa trasversalmente le coppie eterosessuali e quelle omosessuali. Talmente diffuso, che, già in precedenza, in numerose occasioni, il nostro ordinamento si era dovuto preoccupare di fare i conti con esso.

La Legge Cirinnà, per la prima volta in Italia, si preoccupa di affrontare il tema in modo organico e unitario, delineando i profili del rapporto di convivenza, quale situazione di fatto suscettibile di produrre specifici effetti giuridici non solo tra  gli stessi conviventi, ma anche nei confronti di terzi.

Definizione di convivenza di fatto

La convivenza può definirsi come il rapporto, affettivo e tendenzialmente stabile, caratterizzato dalla reciproca assistenza morale e materiale, tra due persone – anche dello stesso sesso – che abbiano fissato comune dimora.

Requisiti della convivenza di fatto

È bene soffermarsi sulla precedente definizione per chiarire che non ad ogni rapporto di convivenza saranno riconducibili gli specifici effetti giuridici previsti dalla normativa in esame. Affinché la convivenza di fatto rappresenti una situazione giuridicamente rilevante, è necessario che:

  • il rapporto di convivenza riguardi due persone, anche dello stesso sesso, legate da uno stabile rapporto affettivo. Sotto tale punto di vista, è chiaro, quindi, che gli effetti della convivenza non potranno estendersi a quei soggetti che occasionalmente, e magari per semplici ragioni di studio o lavoro, si trovino semplicemente nella condizione di condividere lo stesso appartamento;
  • il rapporto di convivenza riguardi due persone maggiorenni, tra loro non legate da alcun vincolo di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile (poiché chiaramente per ciascuna di tali condizioni si applicherebbe la disciplina espressamente prevista dall’ordinamento);
  • la coabitazione risulti dal certificato di stato di famiglia (poiché sebbene la convivenza è, in quanto tale, rilevante come semplice situazione di fatto, è necessario che essa risulti pur sempre accertabile).

Il contratto di convivenza

A prescindere dagli effetti giuridici, di carattere personale e patrimoniale, che la convivenza di per sé produce, è riconosciuta ai conviventi la facoltà di disciplinare in modo più specifico il proprio rapporto. Tale facoltà può essere esercitata dai coniugi mediante la stipula di un vero e proprio contratto di convivenza.

Il contratto di convivenza nasce proprio per soddisfare l’esigenza di quelle coppie, che, non potendo o non volendo contrarre matrimonio, desiderano che al loro rapporto sia comunque attribuito una specifico riconoscimento e una dettagliata regolamentazione.

Dei contratti di convivenza ci occupiamo in modo specifico in questo articolo. [pullquote] Se desideri avvalerti della nostra assistenza per la redazione del tuo contratto di convivenza, contattaci per una consulenza gratuita[/pullquote]

Effetti personali della convivenza di fatto

La convivenza non comporta di per sé alcuno specifico diritto o obbligo di carattere personale di un convivente nei confronti dell’altro.

Tuttavia, si riversano nella disciplina della convivenza numerose prerogative che prima erano appannaggio esclusivo del matrimonio. In particolare:

  • al convivete sono riconosciute dal diritto penitenziario le stesse facoltà di visita riconosciute al coniuge;
  • al convivente sono riconosciute le stesse facoltà di visita e assistenza riconosciute al coniuge, per il caso in cui il convivente sia ricoverato presso strutture sanitarie pubbliche, private o convenzionate;
  • al convivente è attribuita la stessa facoltà di scelta attribuita al coniuge per quanto attiene alla donazione degli organi, al trattamento del corpo e alle celebrazioni funebri;
  • al convivente è attribuita la facoltà di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del convivente

Effetti sulla casa familiare

Gli effetti della semplice convivenza rispetto all’abitazione adibita a casa familiare sono notoriamente uno degli aspetti più problematici che interessano l’intera disciplina. Di tali effetti si è spesso dovuta occupare la giurisprudenza al fine di colmare l’assoluto vuoto normativo fino ad ora esistente.

Il tema è particolarmente delicato, poiché riguarda la tutela da offrire al convivente che, al termine della convivenza, potrebbe altrimenti trovarsi dall’oggi al domani, senza alcun riconoscimento e senza un tetto sotto cui poter dormire.

Ecco, in particolare, le novità della nuova disciplina.

In caso di morte del convivente, ove questi fosse proprietario della casa familiare, il coniuge superstite avrà diritto di potervi continuare ad abitare per almeno due anni. Nel caso in cui il convivente superstite sia affidatario di figli minori o disabili, il diritto è esteso ad almeno tre anni. se superiore, il diritto ad abitare presso la casa familiare è esteso per un periodo pari alla durata della convivenza, fino ad un massimo di cinque anni.

Nel caso in cui il convivente superstite contragga un nuovo matrimonio, una nuova unione civile o inizi una nuova convivenza perderà in ogni caso il diritto ad abitare la casa familiare.

Nel caso in cui la convivenza giunga al termine non per morte, ma per libera scelta, di uno dei due conviventi, la legge non prevede alcuno specifico effetto giuridico. Resterà, in ogni caso, nella facoltà dei conviventi disciplinare questi aspetti del loro rapporto mediante un apposito contratto di convivenza.

Nel caso in cui l’abitazione non sia di proprietà di uno dei conviventi, ma sia condotta in locazione, il convivente superstite a cui non sia intestato il contratto ha diritto di succedere al convivente defunto, nel rapporto di locazione, così preservando il diritto a poter continuare ad abitare l’immobile.

Il diritto agli alimenti

Una delle più importanti novità introdotta dalla legge è rappresentata dalla possibilità per il convivente di poter chiedere, in caso di cessazione del rapporto, il versamento degli alimenti da parte dell’altro convivente.

Il versamento non avrà durata vitalizia, ma sarà dovuto per un periodo di tempo proporzionato alla durata del rapporto.

Affinché sussista l’obbligo è necessario, inoltre, che ricorrano gli stessi presupposti già previsti per il matrimonio, ovvero che il convivente economicamente più debole sia in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere  al proprio mantenimento.

Diritto successori

Alla convivenza non sono associati in alcun modo diritti successori di un convivente nei confronti dell’altro. Rappresenta, ad oggi, sicuramente questo il più rilevante gap che separa la tutela di cui beneficiano i coniugi rispetto ai conviventi. È appena il caso di evidenziare come, inoltre, alcuna previsione successoria potrà essere contemplata neanche in virtù di uno specifico contratto di convivenza. Di questo e di altri aspetti ci occuperemo dettagliatamente nel paragrafo relativo al contratto di convivenza.

 

 

Avv. Daniela D'Alessandro
Avv. Daniela D'Alessandro

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