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Questa è una delle domande che ricorre più di frequente quando si tenta di assistere i coniugi nel raggiungimento di un accordo consensuale: chi paga le spese di casa dopo la separazione?
È necessario premettere che l’assegnazione della casa coniugale è un diritto personale di godimento, gratuito, in quanto il coniuge assegnatario non è tenuto a corrispondere alcun compenso all’altro coniuge.
L’immobile viene assegnato al genitore al quale i figli sono stati affidati ovvero collocati prevalentemente; in assenza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti o portatori di handicap, il Giudice non può disporre l’assegnazione a favore di un coniuge, in tal caso, saranno le parti a dover trovare un accordo.
Per quanto riguarda il pagamento delle spese, la soluzione migliore è sempre quella di redigere un accordo che sia il più esaustivo possibile anche con riferimento a questo aspetto; nell’ambito della separazione personale dei coniugi i rapporti patrimoniali possono sempre essere regolati con accordi da parte degli stessi. La legge infatti prevede vasta autonomia nella regolamentazione della suddivisione dei beni concedendo alle parti possibilità di accordi: l’unico reale limite è l’interesse della prole, motivo per cui, in presenza di minori o di figli non economicamente sufficienti eventuali accordi sulla divisione dei beni dovranno essere vagliati dal Giudice affinché questi non incidano negativamente sugli stessi.
Laddove l’accordo non sia esaustivo ovvero il Giudice non abbia statuito nulla o comunque non nel dettaglio, chi paga le spese relative all’immobile?
Vediamo dunque le singole spese:
Bollette
“Bollette”: le bollette rientrano tra le cosiddette “spese ordinarie” e tutte le spese ordinarie verranno pagate da chi usufruisce del servizio, per cui solitamente il coniuge assegnatario della casa familiare sarà tenuto anche a pagare sia le bollette per le utenze riferite a quella casa che le spese condominiali ordinarie ovvero le spese relative alla custodia, manutenzione e gestione ordinaria dell’immobile in quanto connesse al godimento dello stesso; le “spese straordinarie” ovvero le spese relative alla proprietà, ad esempio il rifacimento della facciata o del tetto, la riparazione dell’ascensore) saranno invece a carico di ciascun coniuge in proporzione alle rispettive quote di proprietà; saranno a carico esclusivo del coniuge intestatario della casa, pur nel caso in cui egli non viva più in quella stessa, in quanto coniuge non assegnatario della casa familiare a seguito di separazione.
In caso di morosità nel pagamento delle spese condominiali, l’amministratore notificherà decreto ingiuntivo sia al proprietario che all’assegnatario dell’immobile ferma restando la possibilità per il proprietario di rivalersi nei confronti dell’assegnatario.
Mutuo
“Mutuo”: il mutuo per l’acquisto della casa familiare sarà pagato da entrambi i coniugi qualora risulti intestato ad entrambi nel contratto con la Banca. Pertanto, in caso di separazione consensuale tra coniugi, uno dei due potrà cederne all’altro l’intera proprietà e quest’ultimo, risultando l’unico nuovo intestatario, sarà l’unico tenuto a pagarne successivi ratei. Qualora la casa risulti intestata ad un solo coniuge sarà questi che dovrà pagarne anche i ratei, anche nel caso in cui quella stessa casa risulti essere l’abitazione familiare assegnata all’altro coniuge. Chi paga il mutuo è tenuto anche a godere dei benefici fiscali legati a tali passività.
In caso di affitto, se il contratto è intestato al coniuge assegnatario nessun problema, nel caso sia intestato all’altro, il coniuge assegnatario subentrerà automaticamente.
Tasse
“Tasse relative alla casa”: il principio di base è che le tasse le paga colui che gode dell’immobile, quindi l’assegnatario che gode del diritto di abitazione e che, in quanto tale, avrà come oneri i pagamenti della Tari ( tassa sui rifiuti) come precisato dalla Cassazione con ordinanza 7 maggio 2018 n. 10927.
Dal 1 Gennaio 2020 la nuova IMU comprende la vecchia Tasi: la casa assegnata con diritto di abitazione beneficerà dell’esonero dal pagamento dell’IMU.