Sintesi dei contenuti
La sindrome di alienazione genitoriale è una definizione che il diritto ha mutuato dalla psicologia, con riferimento a quelle disfunzioni psicologiche che colpiscono i figli i cui genitori siano coinvolti in separazioni o divorzi caratterizzati da forte conflittualità.
La condotta del genitore
La condotta del genitore separato che tenta di allontanare i figli minori dall’altro coniuge è illegittima.
Chi infatti pone all’attenzione dei figli la figura dell’altro genitore come inappropriata, parlandone male ed inducendo i ragazzi a provare lo stesso sentimento di rabbia che egli/ella nutre nei confronti dell’altro coniuge, mettendo anche in atto piccole o grandi strategie volte ad ostacolare il diritto dell’altro di continuare ad essere genitore, è soggetto a sanzione ( si veda anche: risarcimento del danno per il padre ostacolato nei rapporti col figlio dall’ex coniuge)
L’illegittimità di una tale condotta si giustifica nell’ottica di protezione del diritto del minore alla bigenitorialità, ad avere entrambi i genitori come punto di riferimento, indipendentemente dalle colpe che un coniuge possa vere avuto nei confronti dell’altro, ambito dal quale i figli devono essere tenuti fuori.
Il rispetto dell’interesse del minore ad avere una vita famigliare più serena possibile, ha come diretta conseguenza la perdita della potestà genitoriale di quel genitore che non gli assicura la serenità e, dunque, anche la perdita dell’affidamento laddove il minore gli/le fosse stato affidato dal Giudice.
Se l’illegittimità di tale condotta derivante da sindrome di alienazione genitoriale (concetto giuridico elaborato sulla scorta di un determinato profilo psicologico-comportamentale di chi ne è colpito) è la regola , tuttavia la perdita dell’affidamento dei minori con affidamento esclusivo al genitore allontanato, non ne è sempre la diretta conseguenza.
Se in un primo momento infatti si era ritenuto che il genitore che col proprio comportamento favoriva l’allontanamento dei figli dall’altro coniuge ne perdesse sempre la potestà (e quindi anche l’affidamento) oggi tale conseguenza non è più così scontata.
La sentenza n. 5149 del 26.04.2016 del tribunale di Trani ha innovato rispetto al passato stabilendo che, in determinati casi, anche in presenza di comportamenti del genitore affidatario rientranti in tale sindrome, è interesse del minore che lo stesso genitore non ne perda la potestà né l’affidamento.
Il caso
A seguito di separazione dei coniugi richiesta dal marito per un tradimento della moglie i 3 figli vengono così affidati: i due minori maschi risiedevano presso l’abitazione del padre, la minore più piccola presso la madre. Tuttavia quest’ultima fa ricorso al giudice per vedersi affidare anche i due minori, dato che il padre aveva compiuto a seguito di tale affidamento un’opera costante di “smantellamento” della sua figura di donna agli occhi dei figli, rendendolo partecipi di tutte le considerazioni personali delle colpe e dell’indole della moglie, influenzandoli inevitabilmente.
Il Tribunale, pur riconoscendo in capo al marito un comportamento deprecabile nonché ingiusto di allontanamento dei figli dalla madre, non ha ritenuto tuttavia di dover provvedere nel senso di affidare i figli in via esclusiva alla madre in quanto, tenuto conto dell’età dei ragazzi, del proprio attaccamento al padre come figura di riferimento, e delle condizioni di vita serena dei minori, la scelta migliore per i minori era nel senso di continuare tale tipo di quotidianità piuttosto che stravolgerla con l’affidamento ed il relativo trasferimento presso la madre.
La massima
Pur in caso di condotta dell’ex coniuge configurabile come sindrome di alienazione genitoriale è possibile che lo stesso non perda la potestà genitoriale e relativo affidamento dei figli, tenuto conto di quale sia in quel momento la decisione che maggiormente assicuri il benessere e gli interessi del minore.