La necessità di una visita dallo psicologo per il figlio minore di genitori separati è generalmente riconosciuta ogni qualvolta il minore presenti difficoltà nell’elaborazione della nuova situazione familiare. La domanda pratica, però, è un’altra: chi decide? E soprattutto: che cosa si può fare se uno dei due genitori non è d’accordo?
Serve il consenso di entrambi i genitori
La visita dallo psicologo deve essere considerata al pari di una visita medico-specialistica e, pertanto, autorizzata da entrambi i genitori, siano essi affidatari congiunti e sia anche nell’ipotesi in cui vi sia affido esclusivo a un solo genitore.
Il consenso prestato congiuntamente da entrambi i genitori, indipendentemente dal loro stato di unione coniugale o di separazione, rientra infatti nel campo di esplicazione della responsabilità genitoriale, che non si perde neppure a seguito di un provvedimento del Tribunale di affido esclusivo del minore a un solo genitore.
Perché è un atto di straordinaria amministrazione
Tale regola risponde alla considerazione della visita dallo psicologo quale atto rientrante fra quelli di straordinaria amministrazione riferiti all’educazione e alla cura della prole. Le decisioni di maggiore interesse per i figli — quelle relative all’istruzione, all’educazione e alla salute — vanno assunte di comune accordo fra i genitori: è il principio su cui si regge tutto il resto.
Cosa prevede il codice deontologico degli psicologi
È un concetto già noto e codificato anche dal codice deontologico della professione di psicologo che, all’art. 31, afferma che lo psicologo che si trovi dinanzi alla richiesta di visita su minore fatta da un solo genitore, e in assenza del consenso informato dell’altro esercente la responsabilità genitoriale, debba rifiutare la richiesta oppure, nel caso in cui ritenga necessaria la visita, debba subito informare l’Autorità Tutoria.
La mancanza del consenso dell’altro genitore potrà essere ammessa solo in presenza di provvedimenti di autorità giudiziarie competenti o di strutture legalmente riconosciute e dalla legge preposte alla tutela dei minori.
Cosa ha detto la Cassazione
Anche la Corte di Cassazione si è espressa in proposito. In una pronuncia relativa a un caso di richiesta di visita dallo psicologo di un minore fatta da un genitore non affidatario, ha ribadito l’obbligo dello psicologo di richiedere sempre il consenso informato di entrambi i genitori: ove non lo faccia e proceda ugualmente, troverà applicazione una sanzione disciplinare nei suoi confronti.
Lo psicologo, infatti, ha il dovere professionale, prima ancora che etico, di conoscere la situazione giuridica del minore prima di procedere con la seduta, che potrà essere completa e correttamente contestualizzata solo alla luce di tali primarie conoscenze.
Pertanto un genitore che voglia sottoporre il figlio minore a seduta psicologica tenendone fuori l’altro non avrà strada facile: lo psicologo deontologicamente corretto non procederà in assenza del consenso dell’altro genitore e, allo stesso modo, si rifiuterà di consegnare a un solo genitore la relazione stilata sul caso sottoposto alla sua attenzione.
Se un genitore rifiuta: cosa può fare l’altro
È la situazione più frequente, ed è quella in cui il quadro descritto finora rischia di trasformarsi in uno stallo: il figlio ha bisogno di un sostegno psicologico, un genitore lo chiede, l’altro dice no e lo psicologo — correttamente — non procede.
La via d’uscita esiste ed è prevista dalla legge stessa. L’art. 337-ter c.c. stabilisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli, comprese quelle relative alla salute, sono assunte di comune accordo dai genitori e che in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Concretamente:
- Mettere per iscritto la richiesta. Una comunicazione formale all’altro genitore — anche una semplice PEC o una lettera dell’avvocato — che indichi il professionista individuato, le ragioni della richiesta e chieda il consenso. Serve a due cose: a volte sblocca la situazione, e in ogni caso documenta il rifiuto.
- Ricorrere al giudice. In assenza di accordo si presenta ricorso al tribunale competente per ottenere l’autorizzazione a far seguire il minore da uno psicologo. Se è già pendente un giudizio di separazione o divorzio, la richiesta può essere avanzata al giudice che se ne sta occupando.
- Valutare i rimedi contro il rifiuto pretestuoso. Quando l’opposizione non ha alcuna ragione se non ostacolare l’altro genitore, e da questo deriva un pregiudizio per il minore, si aprono anche gli strumenti previsti in caso di gravi inadempienze — un tempo l’art. 709-ter c.p.c., oggi confluito, per effetto della riforma Cartabia, nell’art. 473-bis.39 c.p.c.
Lo schema è lo stesso che vale per le altre decisioni sanitarie sulle quali i genitori separati si dividono: ne abbiamo scritto a proposito di vaccini e cure mediche del figlio.
Anche con l’affido esclusivo serve il consenso?
Sì, e vale la pena ribadirlo perché è l’equivoco più diffuso. L’affido esclusivo non cancella la responsabilità genitoriale dell’altro genitore: incide sulle decisioni ordinarie e sulla quotidianità, ma le scelte di maggiore interesse — fra cui un percorso psicologico — restano di competenza congiunta, salvo che il provvedimento del giudice disponga diversamente in modo espresso.
Domande frequenti
Madre e figlio possono rivolgersi allo stesso psicologo?
È una scelta che va valutata con attenzione. Il professionista deve garantire la propria indipendenza di giudizio, e seguire contemporaneamente il genitore e il minore può comprometterla — a maggior ragione se dal percorso può derivare una relazione destinata a essere prodotta in un procedimento. Nella pratica molti psicologi preferiscono, in questi casi, indirizzare a un collega.
Lo psicologo può consegnare la relazione a un solo genitore?
No. Come il consenso, anche l’accesso agli esiti del percorso riguarda entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale.
Vale anche per il figlio maggiorenne?
No. Raggiunta la maggiore età il figlio decide autonomamente del proprio percorso di sostegno psicologico, e il consenso dei genitori non è più richiesto — così come non hanno titolo per accedere alle informazioni sul percorso.
Che differenza c’è fra la visita dallo psicologo e la CTU disposta dal giudice?
Sono due cose distinte. La visita di cui parliamo qui è un percorso di sostegno scelto dai genitori nell’interesse del figlio. La consulenza tecnica d’ufficio, invece, è disposta dal giudice all’interno di un procedimento per valutare la situazione familiare e le capacità genitoriali: non richiede il consenso dei genitori, perché è il giudice a ordinarla.
Articolo aggiornato ad agosto 2026.