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Valido il matrimonio via internet

Il matrimonio previsto dal nostro Ordinamento Giuridico,  e socialmente riconosciuto, è quello celebrato in presenza di entrambi i coniugi. La condivisione fisica di uno stesso spazio, in quel determinato momento, viene considerato quasi il requisito fondamentale per la validità dell’atto giuridico, a conferma della volontà dei nubendi di contrarre matrimonio. Solo per casi eccezionali è stata prevista, per soggetti distanti fisicamente,  la possibilità di sposarsi , a condizione, però, che  uno dei futuri coniugi abbia fornito, attraverso atto notarile, una speciale procura a contrarre matrimonio in suo nome. Si tratta perlopiù di casi marginali, tant’è che si è sempre aprioristicamente esclusa la possibilità di considerare validi matrimoni contratti  “a distanza”.

Sentenza Cass. 15343/2016

Tuttavia la Corte di Cassazione, con la sentenza civile n. 15343 del 15 luglio 2016, ha completamente innovato rispetto al passato mettendo in luce una interpretazione  della legge completamente in linea con l’evolversi dei tempi. La Corte ha affermato la validità anche in Italia di un matrimonio contratto telematicamente in un altro Paese, quando tale modalità sia prevista nell’Ordinamento Giuridico dello Stato dove è stato celebrato il matrimonio.

In particolare la Corte si è trovata ad affrontare la questione  secondo cui il Ministero dell’Interno Italiano ed Comune di San Giovanni in Persiceto, in persona dell’Ufficiale di Stato Civile, non potevano riconoscere come valido il matrimonio contratto precedentemente in Pakistan da una cittadina italiana telematicamente. Il Ministero argomentava la propria rigida posizione di non poter trascrivere detto matrimonio ufficializzato all’estero, con il richiamo alla disciplina della Legge 218/1995, che in particolare all’articolo 16, statuisce perentoriamente: “La  legge  straniera  non  e’ applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico”. Il fatto che il matrimonio fosse stato celebrato in Pakistan, secondo la consentita modalità telematica, e quindi in assenza fisica di entrambe i futuri coniugi,  veniva considerato dal Ministero contrario all’ordine pubblico per lo Stato Italiano, ed in quanto tale non riconoscibile né trascrivibile nel nostro Paese.

La Corte invece, pur riconoscendo quale parametro di riferimento la Legge 218/1995 per la regolamentazione dei casi in cui si debba applicare in Italia la legge straniera, ritiene che non si possa parlare di contrarietà all’ordine pubblico il semplice riconoscimento in Italia di un matrimonio contratto all’estero con modalità diverse dalle nostre. La Corte sottolinea che la modalità telematica non si scontra con il comune senso della morale del nostro Paese né comporta una lesione dell’etica. Pertanto non è applicabile nel caso di specie l’art. 16 per disciplinare il caso concreto ma bensì l’art. 28 inerente proprio la forma del matrimonio, e che cos’ disponeIl  matrimonio e’ valido, quanto alla forma, se e’ considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno  uno  dei  coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”.

Valido il matrimonio via internet

L’interpretazione evolutiva compiuta dalla Corte è di fondamentale importanza per l’esistenza ed il rispetto del diritto internazionale: la Suprema Corte limita Il giudizio di compatibilità con l’ordine pubblico  di atti giuridici compiuti all’estero solo con riferimento a quel  nucleo sostanziale  di valori che rappresentano i principi costituzionali inderogabili e non modificabili neppure dal legislatore ordinario, in quanto attinente alla sfera dei principi alla base del nostro ordinamento giuridico.

Il rispetto delle diversità e l’apertura verso diritti stranieri, dunque, alla base di una nuova interpretazione della legge straniera applicabile in Italia.

Avv. Daniela D'Alessandro
Avv. Daniela D'Alessandro

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