Una delle cause più ricorrenti di crisi del rapporto coniugale è la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale previsto dal 2°comma dell’art.143 del c.c.: in parole semplici il tradimento. La violazione dell’obbligo di fedeltà ha inevitabilmente conseguenze estremamente rilevanti nel giudizio di separazione e, più in generale, nei risvolti giuridici portati dalla gestione dellacrisi coniugale. La conseguenza più immediata e ovvia è il fatto che il legale del coniuge tradito potrebbe chiedere in giudizio l’addebito della separazione. Le conseguenze derivanti da una pronuncia di separazione con addebito sono oramai note anche a chi non è addetto ai lavori: l’addebito comporta la perdita del diritto all’assegno di mantenimento (rimanendo fermo il diritto agli alimenti), perdita di ogni diritto successorio ricollegato allo stato coniugale e perdita della pensione di reversibilità. Come si può vedere, quindi, l’addebito ha conseguenze estremamente rilevanti per il coniuge a cui viene imputata la colpa della crisidel rapporto. Per giurisprudenza oramai costante in materia, al fine di giungere ad una pronuncia di addebito è necessario che le condotte che hanno portato alla violazione dei doveri coniugali siano antecedenti alla proposizione della domanda giudiziale di separazione, e che vi sia un nesso di causalità tra tali violazioni e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza famigliare o grave pregiudizio per l’educazione dei figli. In questo senso, la giurisprudenza costante ritiene che i comportamenti infedeli che sono sorti in epoca successiva al presentarsi della crisi coniugale debbano considerarsi ininfluenti al fine della pronuncia di addebito della separazione, divenendo tuttalpiù una naturale conseguenza della crisi già in atto. (In questo senso da ultimo Cass. Civ,Sez.I, Ordinanza n.1715/19 e nello stesso senso Cass. Civ.,Sez.I, sentenza n.16859/2015). La violazione dell’obbligo di fedeltà però non ha solo rilievonell’ottica finora descritta. La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione sta abbandonando il precedente orientamento che vedeva nel diritto di famiglia un sistema chiuso, in cui l’unico strumento di tutela in caso di violazione di diritti soggettivi è rappresentato dall’ addebito della separazione.
Secondo la Cassazione
Con Cass.Civ., Sez.I, n. 18853 del 15.09.2011, la Cassazione ha riconosciuto il rango di veri e propri diritti soggettivi ai doveri nascenti dal matrimonioprevisti dall’art. 143 co.2 del c.c., aprendo alla possibilità che la lesione di tali diritti possa comportare il sorgere di una responsabilità risarcitoria. La separazione e il divorzio sono rimedi apportati dall’ordinamento per intervenire nel momento in cui insorge l’impossibilità di proseguire nella convivenza familiare o di definitiva dissoluzione del vincolo affettivo: in questo senso si pensi all’assegnodi separazione e divorzio che hanno funzioni assistenzialistiche e non risarcitorie.
La Corte di Cassazione, pertanto, ha riconosciuto la risarcibilità derivante dal comportamento fedifrago di uno dei coniugianche se le parti avevano precedentemente raggiunto la separazione dal vincolo matrimoniale attraverso una procedura consensuale, quindi senza che fosse precedentemente riconosciuto l’addebito della separazione. Stante l’autonomia tra addebito e risarcibilità, anche la condotta richiesta dalla giurisprudenza per ottenere idoneo risarcimento, non può coincidere con la condotta richiesta per ottenere una separazione con addebito. In questo senso la condotta fedifraga deve essere tale da comportare una lesione importante di un interesse costituzionalmente protetto, e che tale lesione abbia comportato un pregiudizio di notevole entità. Posto che ogni condotta deve essere vagliata con il legale per capire se possa essere idonea a fondare un eventuale richiesta risarcitoria, in questa sede si può provare a fornire alcuni esempi pratici per meglio esplicitare quello che si è appenatentato di illustrare. Si pensi al caso di una relazione fedifragache non si limita a rimanere nascosta nei meandri dellechat private o nelle telefonate fugaci, ma viene esplicitata dai partner in maniera palese attraverso uscite in pubblicoe chiari ed espliciti messaggi su social network. Ecco che tale tipologia di condotta potrebbe sicuramente comportare una lesione della dignità e reputazione del coniuge traditoidonea a costituire la base per una richiesta risarcitoria. Un’altra situazione che si può sicuramente citare, è il caso di un soggetto che soffre di disturbi medici psichiatrici medicalmente accertati, e che scopre il tradimento del coniuge comportando un aggravamento delle sue condizioni di salute.