Tenore di vita e asegno divorzile

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Il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio è stato per anni il parametro a cui relazionarsi per la determinazione del valore dell’assegno di mantenimento per il coniuge più debole in caso di divorzio. Tuttavia, a seguito della famosissima sentenza sul caso “Grillo” dell’11 maggio 2017, tale criterio non può più essere ritenuto un caposaldo a cui ancorarsi ma anzi, in quell’occasione, gli Ermellini sancirono un principio del tutto nuovo che innovava rispetto al passato e metteva in luce un nuovo modo di concepire il rapporto matrimoniale, infatti al posto del tenore di vita il nuovo parametro diventa l’autosufficienza economica dell’ex coniuge. La sentenza sopracitata, dunque, è stata lo strumento grazie al quale i giudici hanno voluto superare l’idea antiquata e non al passo dei tempi secondo cui il matrimonio poteva essere inteso come una “sistemazione definitiva” soprattutto con riferimento a quelle donne che nel matrimonio vedevano la realizzazione del proprio sogno di non dover lavorare per tutta la vita.

Archiviato, pertanto, il “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio, per stabilire l’entità del valore dell’assegno si torna ad analizzare caso per caso, valutando l’autosufficienza economica dell’ex coniuge, senza ricorrere automaticamente ad un principio unico e di sicura convenienza per il coniuge beneficiario.

Tuttavia il mutato orientamento giurisprudenziale da parte della Suprema Corte non può bastare come motivazione per revocare assegni di divorzio già determinati. E’ la sentenza del 24 aprile 2018 del Tribunale di Mantova a chiarire il descritto concetto.

La prima sezione del tribunale di Mantova, infatti, ha rigettato il ricorso di un marito che aveva presentato richiesta di riduzione o addirittura revoca dell’assegno di mantenimento su di lui gravante a beneficio dell’ex moglie, consistente in € 350,00 mensili, portando a sostegno della propria richiesta la circostanza secondo cui la stessa fosse economicamente autosufficiente e pertanto, sulla base del nuovo orientamento, non più in diritto di percepire l’ulteriore assegno di mantenimento attribuito con riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Ciò che viene messo in rilievo nella motivazione della sentenza di rigetto della richiesta, è che non sono intervenuti mutamenti di fatto nella situazione economica rispetto al momento dell’emissione della sentenza di divorzio con cui si stabiliva l’entità dell’assegno di divorzio. I mutamenti giurisprudenziali, infatti, non possono essere ritenuti fattori tali da poter giustificare la revisione di una sentenza già emessa. In questo ambito, infatti, ciò che solamente può giustificare una revisione dell’assegno è il sopraggiungere di fattori rispetto al passato che abbiano migliorato la condizione economica della beneficiaria o il sopraggiungere di fattori che abbiano determinato un peggioramento della situazione economica dell’onerato. Nel caso di specie nulla di tutto ciò era avvenuto e pertanto l’assegno, così come determinato, vale e non può essere mutato.

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