Dover continuare a pagare le tasse sulla casa assegnata all’ex coniuge fa venire in mente il detto “oltre il danno la beffa“. Questa è purtroppo la condizione in cui si trovano molto spesso i proprietari non assegnatari della prole.
Non di rado accade che, a seguito di separazione personale dei coniugi, la casa familiare venga assegnata al coniuge affidatario dei figli, indipendentemente dalla proprietà del bene. Ciò comporta che in capo al coniuge assegnatario nascerà un diritto atipico di godimento che gli consente di abitare ed usare quel bene fin quando lo stesso assicurerà il raggiungimento dello scopo per cui è stato assegnato dal Giudice in sede di provvedimenti della separazione.
Pertanto, qualora il proprietario sia il coniuge non assegnatario della casa, questi sarà tenuto comunque al pagamento delle imposte fiscali relative all’immobile in quanto, pur se limitato temporaneamente nell’utilizzo di fatto, egli resta il proprietario a tutti gli effetti .
Ultimamente la Cassazione ( sent. 2675/2016) ha affrontato nuovamente la questione relativa alle tasse sulla casa, risolvendola nel modo pocanzi indicato.
Il caso
Una donna, assegnataria della casa familiare, si è rivolta al giudice di primo grado per vedere affermato il proprio diritto a richiedere la metà della somme versate previste per l’Ici degli anni precedenti all’ex coniuge cointestatario dell’immobile adibito a casa familiare. A nulla è valsa l’opposizione fatta dall’ex marito, dal momento che il Giudice ha ritenuto che tale richiesta della donna fosse legittima e meritevole di trovare accoglimento.
La Cassazione, chiamata in ultima istanza a giudicare sul ricorso presentato dall’uomo, ha respinto la richiesta dello stesso di essere esonerato dal pagamento, rilevando che la natura di proprietario non viene meno con la perdita temporanea dell’uso dell’immobile previsto come casa familiare. La Corte infatti ha ribadito come, venuta meno la causa dell’assegnazione all’altro coniuge, la casa tornerà nel pieno possesso oltre che nella titolarità del proprietario, e che per questo motivo non versare metà dell’ICI determinava, nel caso in esame, un illegittimo arricchimento dello stesso ai danni della ex coniuge.
La massima
L’assegnazione della casa familiare non determina la nascita di un diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento in capo al coniuge assegnatario. Chi era proprietario resta tale anche dopo l’assegnazione all’ex coniuge, essendo limitata solo temporaneamente la sua disponibilità materiale. Pertanto egli dovrà adempiere a tutti gli oneri connessi alla titolarità di tale diritto di proprietà, compreso il pagamento delle tasse sulla casa.