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Di solito in sede di separazione dei coniugi quando si stabilisce un contributo al mantenimento dei figli minori viene altresì stabilita la divisione delle spese ordinarie e/o straordinarie.
Cosa accade se il genitore tenuto al versamento non adempie?
Il genitore che ha anticipato le spese, di solito quello col quale i minori vivono abitualmente, avrà naturalmente il potere di richiedere quanto dovuto ma attenzione non basterà notificare un atto di precetto basandosi su quanto stabilito in sede di separazione.
Cassazione con sentenza n.21241/2016
Il genitore che ha anticipato le spese ordinarie o straordinarie deve necessariamente allegare, e da subito, tutta la documentazione necessaria che le giustifichi e le dettagli. Ciò è quanto ribadito pochi giorni fa dalla Cassazione con sentenza n.21241/2016.
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte interessava una ex moglie che aveva notificato atto di precetto della somma di circa 60.000,00 euro all’ex coniuge per spese sostenute e da lui non pagate, il tutto relativamente al titolo esecutivo costituito dagli accordi della separazione consensuale.
Già il Tribunale di prime cure aveva ritenuto l’inefficacia dell’atto di precetto cosi notificato in quanto non supportato dall’allegazione di documenti comprovanti la somma precettata.
Valutazione che viene ripresa dalla Cassazione che trova occasione per sottolineare come le spese sostenute dalla donna dovevano essere precisate, dettagliate e provate, evidenziando come questo doveva essere fatto sin da subito e non solo in occasione della comparsa di risposta nel giudizio iniziato dall’ex che si era opposto alla richiesta pervenuta.
Il verbale di separazione consensuale non basta?
Il verbale è titolo idoneo alla riscossione della quota parte delle spese ordinarie e straordinarie ivi stabilite ma a condizione che il creditore, in tal caso la ex moglie, alleghi fatture e altri documenti che dimostrino le effettive spese sostenute. Ripetiamo, tale azione va effettuata sin da subito con l’atto di precetto onde poter consentire all’altra parte debitrice di controllare la correttezza di quanto richiesto.
Le spese vanno pagate anche se non concordate?
Sì, vanno pagate anche se non concordate purchè siano state spese necessarie per l’interesse del figlio e che siano proporzionate al tenore di vita dei genitori.