Tra le conseguenze di maggior rilevanza pratica che si associano alla separazione dei coniugi vi è la suddivisione delle spese. Spese e regime patrimoniale dei coniugi sono temi correlati per valutare a quale coniuge siano da addebitare singoli esborsi.
Tuttavia per avere chiarezza delle varie situazioni possibili occorre operare una distinzione tra spese che si riferiscono al periodo prima della sentenza di separazione e quelle successive.
Regime patrimoniale di separazione dei beni tra coniugi
Qualora i coniugi abbiano scelto al momento del matrimonio di optare per la divisione dei beni, a seguito della separazione personale, non si avrà sostanzialmente alcuna differenza: ciascuno risponderà personalmente solo delle obbligazioni assunte e rimarrà l’unico proprietario degli acquisti fatti, di modo che la suddivisione delle spese, e tra queste anche le “bollette”, le tasse e gli altri pagamenti, rimarrà invariata con l’obbligo di pagare per chi già era obbligato. L’unico campo da dover disciplinare è quello dei “ conti cointestati” o di altri beni cointestati, ma un accordo tra i coniugi relativamente alla gestione di questi a seguito della separazione è l’ipotesi migliore, in quanto in assenza di accordo sarà il giudice che dovrà stabilirne la divisione e le sue modalità.
Regime patrimoniale di comunione di beni tra coniugi
Qualora i coniugi al momento del matrimonio non abbiano optato per il regime di separazione dei beni il loro regime patrimoniale sarà automaticamente quello della comunione dei beni.
A questo punto è rilevante se le spese, gli acquisti, le obbligazioni siano state assunte prima della sentenza di separazione o successivamente.
- Qualora le spese si riferiscano al periodo precedente alla separazione
Queste ricadranno ancora nel regime della comunione ( la sentenza di separazione stabilisce la fine della comunione anche patrimoniale). Ciò comporta che dal punto di vista pratico i coniugi da questo momento in poi dovranno dividere equamente tra loro tutti i debiti ed i crediti ricadenti nella sfera patrimoniale comune. Ciò che materialmente non potrà essere diviso in due potrà essere venduto ed il ricavato diviso per due.
Se entrambi i coniugi abbiano assunto obblighi nell’interesse familiare prima della separazione ed il coniuge preposto al pagamento non adempie, i creditori potranno rifarsi sui beni di entrambi sottoposti a regime di comunione, escludendo quei beni che sono strettamente legati alla persona ( cosiddetti: beni personali).
Se un solo coniuge abbia ( sempre prima della sentenza di separazione) assunto un obbligo nell’interesse della famiglia i creditori potranno rifarsi sempre sui beni in comunione nella misura del 50% del valore di questa, si ritiene, infatti, che con la separazione anche solo di fatto venga meno il potere di rappresentanza da parte di uno nei confronti dell’altro nell’assunzione di obblighi.
- qualora le spese siano state fatte nel periodo successivo alla separazione
:i creditori potranno rifarsi solo sui beni propri di chi ha assunto l’obbligo e non quelli in comunione ( che, di fatto, non esiste più: laddove, infatti, parte della comunione non sia stata materialmente sciolta i beni che facevano parte della comunione saranno considerati propri di ciascun coniuge nella misura del 50%; pertanto i creditori potranno, ad esempio, aggredire la casa comprata in comunione di beni per debiti assunti dal singolo dopo la separazione personale e rifarsi fino alla metà del valore dell’immobile).Affinché, tuttavia, si possa opporre ai terzi creditori del singolo coniuge l’avvenuta separazione ed il venir meno della comunione tra coniugi, è fondamentale che i terzi siano messi in condizione di venire a conoscenza di tale separazione: a tal fine è fondamentale l’annotazione dell’avvenuta separazione ai margini dell’atto di matrimonio. Tale annotazione è prevista in via generale, ai sensi dell’art. 162 cod.civ, per l’opponibilità a terzi di tutte le convenzioni matrimoniali successive al matrimonio.
Tuttavia, indipendentemente dal regime patrimoniale tra coniugi è ritenuto che i premi assicurativi non pagati relativi a polizze assicurative poste nell’interesse ed a tutela della famiglia, siano sempre comuni ad entrambi per i quali esiste una solidarietà passiva.