Sentenza Cassazione n. 12241 del 23 giugno 2020

L’abbandono del tetto coniugale o allontanamento dalla residenza familiare si verifica quando un coniuge, con o senza prole al seguito, decide – senza giustificato motivo – di lasciare la casa coniugale ovvero il luogo in cui si è svolta la vita familiare; tale comportamento viola uno dei doveri nascenti dal matrimonio ovvero il dovere di coabitazione.

Quando l’allontamento è giustificato

L’allontanamento è giustificato quando la convivenza è intollerabile a causa, ad esempio, di violenze fisiche o piscologiche perpetrate da un coniuge nei confronti dell’altro e quando ci siano esigenze di tutela dei figli minori.

Sentenza Cassazione n. 12241 del 23 giugno 2020

La Cassazione, con sentenza n. 12241 del 23 giugno 2020, ha riaffermato un principio importante ovvero che l’allontanamento determina automaticamente l’addebito della separazione. Ciò significa che il coniuge che si è allontanato perde non solo il diritto al mantenimento qualora ve ne siano i presupposti (mantiene quindi solo il diritto agli alimenti) ma anche i diritti successori in caso di decesso dell’ex coniuge.

Per saperne di più sulle conseguenze dell’addebito della separazione, puoi consultare questa guida.

In alcuni casi, il coniuge che se ne è andato può essere costretto al risarcimento dei danni in favore dell’altro.

Le conseguenze penali dell’abbandono del tetto coniugale

Non solo. Se ad andarsene è il coniuge che con il suo reddito mantiene la famiglia, il comportamento integra gli estremi di un reato più precisamente quello previsto dall’art. 570 cod.pen a tenore del quale è punito con la reclusione chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge.

Quando l’allontanamento equivale ad allontanamento

Ma quando si può parlare di abbandono della casa coniugale? In primo luogo è necessario che il coniuge si allontani per un tempo significativo (pochi giorni non sono sufficienti) ma soprattutto deve essere evidente la sua volontà di non fare più rientro nella casa familiare.

Ai fini dell’ottenimento dell’addebito, l’onere della prova incombe sul coniuge abbandonato: è questi che deve provare che la separazione ha la sua causa nell’allontanamento dell’altro; qualora invece l’allontanamento sia l’effetto di una crisi già in atto non ricorrono gli estremi per ottenere una pronuncia di addebito.

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