“Se mi lasci vendo la casa” è una frase che ricorre spesso nelle fasi preliminari di una separazione, quando entrambi i coniugi non sanno precisamente a cosa aggrapparsi per tutelare i propri diritti.
L’affermazione fa chiaramente riferimento alla paura dell’altro coniuge, economicamente più debole, di vedersi sbattuto in mezzo alla strada. Tuttavia, per fortuna, si tratta di una paura infondata.
Per dirla in breve, la separazione comporta (salvo particolari casi) l’obbligo di versare il mantenimento, da parte del coniuge più abbiente a beneficio del coniuge che lo è meno. La misura di tale mantenimento dovrà essere quantificata anche tenendo conto delle spese a cui si dovrà sopperire. Ne consegue che se il coniuge beneficiario avrà già a sua disposizione la casa coniugale in cui poter continuare a vivere, il mantenimento potrà essere più ridotto. Nel caso contrario, in cui la casa fosse venduta prima della separazione, il mantenimento dovrà, invece, essere proporzionalmente più elevato, affinché copra anche le esigenze abitative del coniuge rimasto senza un tetto sotto il quale poter dormire.
Qualora, viceversa, la vendita della casa coniugale dovesse intervenire successivamente all’assegnazione, occorre osservare preliminarmente che l’assegnazione sarà in ogni caso opponibile al terzo acquirente. Per essere più chiari facciamo un esempio concreto: Tizio e Caia si separano. La casa, di proprietà di Tizio, viene assegnata (consensualmente o giudizialmente) a Caia, poiché sprovvista di mezzi adeguati per poter provvedere al suo sostentamento. Tizio, giacché è proprietario di una casa in cui non può abitare, decide allora di venderla a Sempronio. Potrà Sempronio sfrattare Caia? La risposta è NO.
La storia non cambierebbe di molto anche qualora ipotizzassimo che Tizio e Caia siano comproprietari dell’appartamento, pari quota. Tizio potrebbe vendere la propria quota, ma ad un acquirente che ugualmente non potrebbe prenderne possesso e che potrebbe essere disposto ad effettuare l’investimento solo ad un prezzo assolutamente inferiore rispetto al valore di mercato. In tale evenienza, Caia otterrebbe un ulteriore beneficio, giacché (in quanto comproprietaria) godrebbe del diritto di prelazione, ovvero, informata della vendita, avrebbe diritto ad essere preferita a parità di offerta economica rispetto al terzo acquirente, potendo così ella stessa acquistare l’altra metà dell’appartamento ad un prezzo irrisorio rispetto al valore di mercato.
Proprio per queste ragioni, l’ipotesi che per ripicca un coniuge venda l’immobile è assolutamente rara….e anche come semplice minaccia ha davvero poco senso!
Nella realtà dei fatti, anche per quel che riguarda il patrimonio immobiliare della famiglia, la strada della collaborazione e del contemperamento degli interessi è l’unica che può portare concreti benefici ad entrambi i coniugi.