Se l’ex muore meglio essere separati che divorziati

Se l'ex muore meglio essere separati che divorziati

La Corte di Appello di Torino con sentenza n. 1458/2016 del 16/08/2016 ha puntualizzato che in caso la morte dell’ex coniuge avvenga prima che la sentenza di divorzio diventi definitiva, il coniuge superstite è legittimato a far dichiarare la cessazione della materia del contendere presentando appello. In tal modo il soggetto potrà vedersi riconosciuto lo status di coniuge superstite e non di divorziato in modo da essere legittimato alla successione dell’ex. Se l’ex muore meglio essere separati che divorziati.

Nel caso sottoposto alla Corte la ricorrente impugnava la sentenza che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendone l’annullamento o la nullità. La ricorrente adduceva che essendo avvenuta la morte dell’ex prima del passaggio in giudicato della sentenza la materia cessava di esistere.

Se l’ex muore meglio essere separati che divorziati

La Corte ha ritenuto legittima la richiesta in quanto la morte di uno dei coniugi rimuove i presupposti per la prosecuzione della causa di divorzio e determina la cessazione della materia del contendere. Pertanto, tutte le decisioni prese in corso di causa, e non ancora passate in giudicato, decadono.

Tutto questo chiaramente perché i diritti successori del coniuge sono differenti in caso di separazione o di divorzio.

Nel caso di separazione:

-se la separazione è stata pronunciata senza addebito, al coniuge superstite spetteranno pieni diritti successori come per un coniuge non separato. 

– se la separazione è stata pronunciata con addebito, al superstite spetterà solo un assegno vitalizio nel caso in cui al momento dell’apertura della successione godesse già degli alimenti.

Nel caso di divorzio, il divorziato potrà aver diritto ad un assegno in conto all’eredità solo se:

1) versi in uno stato di bisogno;

2) la sentenza di divorzio già gli avesse riconosciuto il diritto ad un assegno divorzile.

Per quanto riguarda la pensione di reversibilità, costituita dall’importo della pensione che un familiare riceve alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, essa spetterà:

sempre al coniuge separato, anche in caso di addebito se gli sia stato riconosciuto il diritto agli alimenti;

– al coniuge divorziato solo se non si sia risposato e che il lavoratore deceduto fosse assicurato prima della sentenza di divorzio.

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