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Risarcito il padre a cui la madre impedisce di vedere i figli

§ Sintesi dei contenuti

Una importante sentenza del Tribunale di Roma, la n. 567/16, ha riconosciuto il diritto del genitore ad essere risarcito, anche in modo importante, dall’ex che gli metta contro i figli, generando in questi ultimi un odio ostinato che renda impossibile il mantenimento del rapporto genitoriale.

È nota, purtroppo, la tendenza di alcuni genitori, le madri in special modo, di far partecipi i figli della propria guerra personale con l’ex coniuge, inculcando in questi stessi sentimenti di ostilità nei confronti dell’altro genitore, che, sovente, è costretto a rinunciare al proprio ruolo ed al proprio diritto di vedere i figli.

La sindrome da alienazione genitoriale produce infatti un danno – in primis per i minori che vengono privati della figura di un genitore, ma in secundis – per lo stesso genitore escluso, che a parere del Tribunale di Roma, deve essere risarcito. Il danno patito è commisurato alla perdita dell’affetto in conseguenza dell’atteggiamento mentale posto in essere dal genitore affidatario, volto a fomentare consciamente ed inconsciamente nei figli odio nei confronti del’altro genitore.

Tribunale di Roma, sentenza n. 576/2016

In realtà la sentenza non giunge come un’innovazione particolare rispetto al passato, ove già è stata riconosciuta la illegittimità del comportamento integrante gli estremi della sindrome da alienazione genitoriale. La novità sta nel riconoscere un risarcimento di notevole importanza, 20 mila euro nel caso specifico che ha dato vita alla sentenza 567/16, in conseguenza di comportamenti chiaramente diretti ad impedire all’altro genitore di vedere i figli, o indirettamente volti a creare un astio ed un’ostilità con subdoli sistemi di condizionamento psichico del minore.

La devastazione psicologica del figlio, a cui viene inculcato odio nei confronti del genitore, è contraria a quel diritto alla bigenitorialità che spetta ad ogni minore, ed impedisce il normale svolgimento del diritto-dovere all’esercizio della funzione educativa, proprio di ciascun genitore, da garantirsi anche a seguito di separazione. È bene ricordare, infatti, che il diritto alla genitorialità, nel nostro Paese, è anche costituzionalmente garantito, per cui la sua violazione avrà un peso particolarmente grave, anche a livello sociale.

È ovvio che il risarcimento sarà conseguenza di un danno provocato esclusivamente dai comportamenti denigratori dell’ex coniuge, causa esclusiva dell’allontanamento dei figli dal genitore. La difficoltà, pertanto, sarà soprattutto a livello processuale la dimostrazione del nesso di causalità della perdita del legame affettivo con i comportamenti posti in essere dall’ex coniuge a tal fine. La misura del risarcimento sarà da determinarsi caso per caso in via equitativa, ossia non attenendosi a criteri o tabelle precostituite ma considerando la questione nella sua interezza.

L’ultima considerazione da fare è quella a riguardo delle conseguenze che questi comportamenti illeciti producono proprio sui figli: col tempo e la maggior consapevolezza di questi di essere stati manipolati, anche il legame col genitore manipolatore subirà un’incrinazione talvolta brusca, al punto tale, da far perdere qualsiasi tipo di legame con entrambi i genitori.

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