La pensione di reversibilità spetta al coniuge separato come a quello non separato: la separazione non fa perdere il diritto. Al coniuge divorziato spetta invece solo a tre condizioni precise, e la più importante è che percepisse un assegno divorzile.
Il presupposto di questo diritto è la titolarità dell’assegno divorzile: se non sai ancora se ti spetti, conviene partire dalla guida su quando spetta l’assegno divorzile e come si calcola.
È la distinzione che genera la maggior parte degli equivoci, perché nel linguaggio comune «separato» e «divorziato» si usano come sinonimi mentre qui producono conseguenze opposte.
Il coniuge separato: il diritto resta pieno
Chi è separato — consensualmente o giudizialmente — conserva la qualità di coniuge fino al divorzio, e con essa il diritto alla reversibilità alle stesse condizioni di chiunque altro. Non serve che percepisse un assegno di mantenimento, non serve che convivesse con il defunto, non rileva da quanto tempo durava la separazione.
Il caso della separazione con addebito
Qui la situazione cambia. Secondo l’orientamento consolidato, il coniuge cui la separazione è stata addebitata ha diritto alla reversibilità soltanto se al momento del decesso era titolare di un assegno alimentare a carico del defunto. Senza quel presupposto il diritto non sorge.
È una delle conseguenze meno considerate dell’addebito, che si somma alla perdita dei diritti successori di cui parliamo in eredità: cosa spetta al coniuge separato e al divorziato.
Il coniuge divorziato: le tre condizioni
Con il divorzio il vincolo si scioglie, e il diritto alla reversibilità sopravvive solo in presenza di tutti e tre questi requisiti:
- essere titolare dell’assegno divorzile, riconosciuto in sentenza o in accordo e corrisposto periodicamente;
- non essersi risposati: il nuovo matrimonio estingue il diritto in via definitiva;
- che il rapporto assicurativo o previdenziale del defunto sia anteriore alla sentenza di divorzio: se il defunto ha iniziato a lavorare e a versare contributi dopo il divorzio, il diritto non sorge.
Se non percepivo l’assegno divorzile
È la domanda più frequente in assoluto, e la risposta è netta: senza assegno divorzile non c’è reversibilità. Non basta essere stati sposati a lungo, non basta avere figli in comune, non basta trovarsi in difficoltà economiche.
Vale lo stesso per chi ha accettato l’assegno in un’unica soluzione: chi ha scelto la corresponsione una tantum non è titolare di un assegno periodico e perde con essa anche il diritto alla reversibilità. È una conseguenza che va messa sul piatto prima di firmare, insieme alla perdita della quota di TFR.
Se c’è anche un nuovo coniuge
Quando il defunto si era risposato, la pensione va divisa fra l’ex coniuge divorziato e il coniuge superstite. La ripartizione non è automatica: la decide il tribunale, su ricorso dell’interessato.
Il criterio principale è la durata dei rispettivi matrimoni, ma non è l’unico: la Corte costituzionale ha chiarito che vanno considerati anche altri elementi, come l’entità dell’assegno divorzile percepito, le condizioni economiche dei due e la durata delle convivenze prematrimoniali. Una ripartizione fondata solo sull’aritmetica degli anni è impugnabile.
In concreto significa che un ex coniuge sposato per venticinque anni e un coniuge superstite sposato per tre non si dividono la pensione in proporzione secca, se le condizioni economiche lo giustificano diversamente.
Come si chiede
La domanda va presentata all’ente previdenziale che erogava la pensione — di norma l’INPS — per via telematica, tramite patronato o direttamente con le credenziali digitali. Servono il certificato di morte, la documentazione dello stato civile e, per il divorziato, la sentenza di divorzio e il provvedimento che riconosce l’assegno.
La prestazione decorre dal mese successivo al decesso. Se c’è concorso con un nuovo coniuge occorre in aggiunta il ricorso al tribunale per la determinazione delle quote: è opportuno muoversi subito, perché nel frattempo la pensione viene liquidata per intero al superstite.
Che cosa non spetta
Per chiarezza, tre casi in cui il diritto non c’è:
- divorziato che non percepiva l’assegno divorzile, o che lo ha ricevuto una tantum;
- divorziato che si è risposato, anche se il nuovo matrimonio è a sua volta finito;
- convivente di fatto, anche dopo molti anni di convivenza e anche con figli riconosciuti.
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Domande frequenti
Sono separata: ho diritto alla pensione di reversibilità?
Sì. Finché non interviene il divorzio resti coniuge a tutti gli effetti e il diritto è pieno, senza bisogno di percepire un assegno. L’unica eccezione riguarda la separazione con addebito.
Il coniuge divorziato ha diritto alla reversibilità senza assegno di mantenimento?
No. La titolarità dell’assegno divorzile è il presupposto principale: in sua assenza il diritto non sorge, quale che sia stata la durata del matrimonio.
Come si divide la pensione fra ex coniuge e nuovo coniuge?
La stabilisce il tribunale. Pesa soprattutto la durata dei rispettivi matrimoni, ma vanno considerate anche l’entità dell’assegno divorzile e le condizioni economiche di ciascuno.
Se mi risposo perdo la reversibilità dell’ex?
Sì, e in via definitiva: il diritto non si riespande neppure se il nuovo matrimonio finisce.
Anche il coniuge separato con addebito ha diritto alla reversibilità?
Solo se al momento del decesso era titolare di un assegno alimentare a carico del defunto.