Pagare il mantenimento in ritardo è reato

Pagare il mantenimento in ritardo è reato. L’art. 570 c.p. prevede il reato di violazione degli obblighi familiari a carico di colui o colei che pur essendo obbligato al versamento di quanto dovuto per il mantenimento di figli e/o coniuge, non lo faccia. Se la giustificazione al mancato versamento è ristretta a pochissimi casi, quelli che si riassumano in quella impossibilità economica dell’obbligato che sia obiettiva, assoluta, persistente ed involontaria, il caso invece del ritardo del versamento dell’assegno viene disciplinato in modo diverso. Non sempre infatti scatta il reato a carico dell’obbligato quando questi versi tardivamente l’assegno di mantenimento, la considerazione del versamento effettuato, anche se in ritardo, prevale sulla connotazione negativa del ritardo stesso. In via generale si può affermare che il tardivo pagamento non sarà causa di imputazione dell’obbligato ex art. 570 c.p. ove la tardività sia incolpevole perché dipesa da motivazioni oggettive.

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Pagare il mantenimento in ritardo

Le statuizioni giurisprudenziali, che si sono via via avute nel corso degli anni in merito a questo argomento, hanno chiarito il quadro del tardivo pagamento stabilendo i confini tra  ritardo colpevole e ritardo incolpevole. Partendo dal presupposto che il versamento in ritardo dell’assegno può dipendere da molteplici fattori di difficoltà economica,  quali ad esempio: la riduzione del tempo di lavoro dipendente da motivazioni di gestione aziendale, casi di cassa integrazione, perdita definitiva del lavoro, sopravvenute esigenze, ad esempio in caso di malattie, di spese non previste né prevedibili per l’obbligato ecc., la Suprema Corte tende a negare la configurazione di reato dinanzi al semplice ritardo nel versamento. La Cassazione ha infatti previsto una serie di condizioni, la cui esistenza concomitante, fa scattare la colpevolezza del ritardo ed il conseguente reato di violazione degli obblighi familiari, nell’ottica del dovere morale e materiale verso la famiglia dell’obbligato.

Tali presupposti consistono in:

  • Mancanza totale di mezzi di sussistenza di chi godeva dell’assegno di mantenimento per il proprio stato di bisogno;
  • Consapevolezza dell’obbligato di provocare un forte disagio per l’avente diritto che in tal modo si trova privo di ogni mezzo;
  • Incapacità personale di provvedere a versare l’assegno frutto di un’impossibilità relativa, nel senso che per non aversi reato si deve dimostrare che l’impossibilità sia obiettiva, assoluta, persistente ed involontaria.

Sentenza del Tribunale di Firenze n. 2208/2016

Proprio di recente, il Tribunale di Firenze, rifacendosi a tali parametri ha escluso la colpevolezza rispetto al reato ex art. 570 c.p. di un uomo il quale aveva tardato di tre mesi il versamento dell’assegno, il cui importo complessivo era stato poi versato totalmente. Il soggetto, infatti, si era venuto a trovare suo malgrado in una situazione di difficoltà lavorativa, e la stessa aveva inciso obiettivamente sulla propria capacità di adempiere all’obbligo economico su di lui gravante. Nella sentenza 20 aprile 2016 n. 2208 si legge che il versamento in ritardo di tre assegni, in presenza di un soggetto che ha sempre rispettato i suoi obblighi, ed in considerazione delle sue difficoltà lavorative a cui lo stesso a tentato di rimediare attivandosi prontamente, fanno escludere, nel caso in esame, l’integrazione del reato, specie considerando che il comportamento a fondamento del reato stesso è venuto meno nel momento in cui è stato totalmente saldato il debito. 

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