Sintesi dei contenuti
La partecipazione attiva alla vita dei figli da parte dei genitori, benché coniugi separati, è un principio cardine del nostro ordinamento giuridico a tutela del minore, che deve risentire il meno possibile della scelta di vita fatta dai genitori rispetto al loro rapporto di coppia. Pertanto tutte le norme inerenti l’affidamento dei figli nonché le modalità attraverso cui si regolano i rapporti tra figli e genitori sono volti sempre e fondamentalmente alla protezione dei figli.
Sentenza n. 631/2016 del Tribunale di Modena
In quest’ottica si deve porre anche la recente sentenza n. 631/2016 del Tribunale di Modena che, in presenza di un padre che mostra disinteresse alla partecipazione della vita dei figli, punisce il genitore con la revoca dell’affidamento condiviso a vantaggio dell’affidamento esclusivo della madre. In realtà ciò che si è mirato a fare è stato tutelare i minori dalla possibilità di dover essere sottoposti a delle decisioni inerenti il loro benessere quotidiano che fossero frutto anche di scelte del genitore che ha dimostrato di non aver interesse alla vita dei figli.
Il Tribunale di Modena ha posto l’attenzione sul fatto che mancare a determinati appuntamenti importanti della giovane vita dei figli, quali possono essere i compleanni, la comunione, la cresima, i saggi, le partite di fine campionato ecc, è sintomatico di un disinteresse del genitore alla vita del figlio. Tale disinteresse non può andare a turbare la vita dei minori che, pertanto, saranno sottratti al regime dell’affido condiviso e sottoposti all’affidamento esclusivo del genitore che se ne occupa regolarmente e con il quale convivono, in questo caso la mamma.
Il caso
Nel caso di specie il padre, che già aveva maturato un debito notevole nei confronti della ex moglie per il mancato versamento del mantenimento delle figlie minorenni, tanto da essere già stato condannato in sede penale, ha visto revocarsi l’affidamento condiviso con la moglie non essendo stato considerato idoneo all’ affidamento delle figlie, alla cui vita lo stesso si era sempre disinteressato, trasferendosi tra l’altro in un’altra città subito dopo la separazione.
La massima
Il genitore che non versi il mantenimento, o lo faccia in modo discontinuo, a favore dei figli minori e che non mostri interesse nei momenti salienti della vita degli stessi, non può essere considerato idoneo all’affidamento condiviso, potendo il Giudice ben disporre in siffatti casi l’affidamento esclusivo dell’altro coniuge che garantisca maggiore benessere ai figli.