Offrire pizze invece di pagare gli alimenti: forse sarà già venuto in mente a qualcuno. Ecco come è finita la storia quando a decidere è stato il giudice.
Il caso è stato sottoposto al Tribunale Penale di Padova a seguito di denuncia da parte dell’ex moglie al marito che non versava gli alimenti (termine improprio in quanto trattasi, piuttosto, di mantenimento per la figlia minore) ma si era proposto di cucinare per la ex moglie adempiendo al proprio obbligo “ in natura”.
Ebbene il giudice Chiara Bitozzi, dopo aver esaminato il caso, vista la comprovata difficoltà economica dell’uomo e la sua proposta di pagare almeno una parte del suo obbligo con la consegna di pizze e dinanzi al rifiuto della moglie, ha ritenuto che, per quanto non ci fossero dubbi sul fatto che i soldi non fossero stati versati, in una valutazione complessiva del comportamento tenuto dall’imputato di tentare con i propri mezzi a disposizione di procurare beni di prima necessità con le proprie capacità lavorative, l’imputato non poteva essere condannato in quanto: “l’inadempimento incolpevole comporta l’insussistenza del reato”.
Ma andiamo per ordine
Il cinquantenne di Villafranca Padovana, che aveva avviato una attività di ristorazione (trattasi di pizzeria, in particolare), a seguito del fallimento nel 2010 di detta attività, non avendo possibilità economiche di versare l’assegno a favore della ex moglie ( dalla quale aveva divorziato nel 2002) per il mantenimento della figlia, si vedeva denunciato per omissione di versamento di assegno di mantenimento a favore di minore. Tuttavia l’imputato, che intanto aveva avuto altri tre figli da una nuova compagna, benchè avesse sempre contribuito regolarmente al mantenimento della figlia anche con la divisione di tutte le spese extra a favore della stessa, nel periodo di difficoltà economica, non potendo far fronte al versamento in danaro, aveva proposto di cucinare fino al raggiungimento del proprio debito o per parte di esso, versando materialmente in natura gli alimenti; l’ex coniuge però rifiutava la proposta, etichettando come “elemosina”.
Di diverso avviso, invece, è stata il giudice dinanzi cui il caso è finito dopo la denuncia. La stessa, infatti, ritiene che offrire alimenti, pizze nel caso di specie, sia un modo per adempiere all’obbligo di mantenimento in presenza di difficoltà economiche. Il pizzaiolo, secondo il giudice, non aveva semplicemente omesso di pagare mostrando un atteggiamento colpevole, ma con i suoi inviti alla ex moglie ad accettare anche piccoli importi in cui dilazionava i pagamenti o ad accettare pizze in parziale sostituzione del denaro, non poteva essere condannato. Si chiude così il procedimento penale a cui ha dato inizio l’ex coniuge con la sua denuncia.