Obbligo al mantenimento anche in carcere

mantenimento anche in carcere

Quando non si adempie all’obbligo di concorrere al mantenimento dei propri figli si incorre nel reato ex art. 570 c.p. “violazione degli obblighi di assistenza familiare” anche se si è in uno stato detentivo. La detenzione, quindi, non giustifica. Obbligo al mantenimento figli resta anche se vai in carcere. Questo è quanto recentemente è stato deciso, tra le altre cose, dalla Cassazione con la sentenza n. 41697/2016.

Cassazione sentenza n. 41697/2016

Nel caso preso in esame il soggetto non aveva provveduto a versare l’assegno di mantenimento a favore delle due figlie minori limitandosi a versare sporadicamente piccole somme e, pertanto, lasciando ricadere sulla madre tutto l’onere di provvedere ai loro bisogni. Alla luce delle sue inadempienze, il soggetto veniva condannato ad otto mesi di pena detentiva nonché ad euro 400,00 di multa nonché risarcimento danni per aver violato l’obbligo di assistenza familiare.

Il padre inadempiente sosteneva di non aver potuto adempiere all’obbligo di mantenimento a causa di un grave stato di indigenza economica nonché a causa del suo stato di detenzione, invocando a tal uopo l’art. 45 c.p. che sancisce la non punibilità di chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

La Corte d’Appello dal canto suo riteneva che le difficoltà economiche paventate dal ricorrente non fossero tali da integrare una causa di forza maggiore che avesse potuto incolpevolmente precludere all’imputato di adempiere ai propri obblighi verso le due figlie minori.

La Cassazione nella sentenza indicata precisa che:

  1. la condizione di impossibilità economica può essere invocata dall’obbligato a giustificazione del proprio inadempimento solo se: consiste in una situazione incolpevole di indisponibilità tale da non soddisfare le esigenze minime di sopravvivenza dell’avente diritto e se tale impossibilità economica si estenda a tutto il periodo che lo vede inadempiente;
  2. la responsabilità della mancata osservanza dell’obbligo non va esclusa neanche se il soggetto si dice incapace poiché in uno stato di detenzione prolungata; infatti, lo stato di carcerato potrà essere ritenuto di per sé colpevole in quanto, commettendo un reato il soggetto si pone di per sé in una condizione tale da non poter adempiere ai suoi obblighi. Tra l’altro nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte lo stato di detenzione era durato pochi mesi e l’inadempimento nei confronti delle figlie minore si era protratto per anni.
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