La separazione dei coniugi è, per sua stessa natura, destinata ad avere conseguenze nella sfera giuridica dei due soggetti che si separano, tuttavia a seguito di tale scelta di separarsi da parte dei coniugi si avranno effetti importanti anche per il resto del nucleo familiare, in particolare i figli. La Legge ha stabilito principi importanti sia per ciò che concerne l’affidamento che il mantenimento dei figli, specie quando questi siano minori, ed anzi la tutela degli interessi di questi stessi è maggiore e predominante rispetto a tutti gli altri diritti in gioco. Una sana crescita psicofisica dei minori dovrà sempre essere assicurata dai provvedimenti emessi dal Tribunale e tanti saranno i fattori da considerare prima di determinare le condizioni che i coniugi dovranno rispettare nei confronti della prole.
Tra i tanti fattori vi è senza dubbio la volontà del minore, ovvero la manifestazione di volontà del figlio di scegliere con quale genitore stare a seguito della separazione.
Vi è da precisare, però, che se compiuti i diciotto anni di età il figlio sarà sempre libero di autodeterminare la scelta del luogo dove vivere e del genitore con cui stare, non è così scontato quando si tratta di un minore di anni 12.
Il giudice infatti è tenuto ad avere in debita considerazione la preferenza espressa dal minore di vivere con l’uno piuttosto che con l’altro. Ciò non comporterà automaticamente che la scelta cada sul genitore preferito dal minore ma di certo influenzerà non poco la scelta finale.
Se il principio da cui si parte e che si tende a salvaguardare, infatti, è quello della bigenitorialità, non infrequenti sono i casi in cui venga prescelto un unico genitore come affidatario nell’interesse del minore ed anche in considerazione di quanto da quest’ultimo palesato.
In modo ancor più generale può affermarsi che il giudice tenda sempre a preservare o a facilitare i rapporti tra la prole ed entrambi i genitori adottando criteri di valutazione che spesso non possono prescindere dall’ascolto del minore, per una visione più chiara della situazione in toto considerata.
Discorso a parte merita la scelta di un figlio, seppur minore, di interrompere qualsiasi rapporto con un genitore rifiutandosi anche di vederlo sporadicamente. La Cassazione, in merito, ha infatti stabilito che il giudice deve considerare la volontà del minore anche quando questa sia nel senso di interrompere ogni rapporto col genitore. In particolare se il genitore non si mostra meritevole del riavvicinamento col figlio e questi, che abbia compiuto i 14 anni, esprima la propria volontà a non vedere quel genitore, il giudice non potrà non tenerne conto. Costringere al riavvicinamento, infatti, significherebbe rendere ancora più ostili i rapporti che, seppur guidati, non possono mai essere imposti fisicamente senza rischiare l’effetto contrario dell’inasprimento, ancor più feroce, dei rapporti tra genitore e figlio. In siffatti casi la “regola” più giusta è offrire adeguato supporto psicofisico al minore fino a che non sarà lo stesso a decidere, spontaneamente, di riallacciare i rapporti.