Quando il marito nega alla moglie di lavorare. Nell’ambito della gestione degli interessi familiari capita che vi sia una suddivisione di compiti che, seppur non necessariamente, sovente comporta l’affidamento della gestione domestica alla moglie e quella economica al marito. Questa regola, che valeva soprattutto per il passato, è venuta via via affievolendosi col passare degli anni e soprattutto a seguito dell’evoluzione del ruolo della donna nella società. E’ pur vero che le esigenze economiche che accompagnano un’evoluzione degli usi della società, a seguito di un’elevazione del grado di cultura generale, abbiano prodotto come effetto conseguente anche il bisogno di avere due fonti di reddito nell’ambito di una famiglia, con l’impiego anche della donna all’esterno della casa.
Tuttavia, la possibilità di lavorare della donna, che comporta una indipendenza economica della stessa, è stata vista sempre più come un diritto che come dovere, pur comportando per la stessa la sovrapposizione di più compiti data la difficoltà di condividere con l’uomo la gestione della casa una volta fatto ritorno dal lavoro.
Quando il marito nega alla moglie di lavorare
Ma può ancora oggi parlarsi di giusta divisione dei ruoli quella dove l’uomo vada a lavorare e la moglie resti in casa a provvedere ai bisogni della famiglia?
La risposta, per quanto dipenda da valutazioni forse più personali che oggettivamente ed universalmente valide, deve tener conto, tuttavia, che per il nostro ordinamento giuridico la condotta di un marito che neghi alla moglie la possibilità di trovare un lavoro tale da renderla indipendente dal punto di vista economico potrebbe essere fatta rientrare tra le ipotesi di reato previste ex art. 572 c.p. che disciplina il reato di maltrattamenti .
La Corte di Cassazione in passato si è trovata ad affrontare l’argomento e a disporre nel senso che quando il diniego del marito sia conseguenza di una ragionamento condiviso e di una scelta fatta secondo un’organizzazione interna dei compiti familiari, allora non si può parlare di maltrattamenti ( Cass. VI sez. pen. Sent. n. 43960 del 30 ottobre del 2015).
Secondo la Corte, nel caso di specie, il comportamento di un uomo che era stato imputato di maltrattamenti riconducibili alla fattispecie ex art. 572 c.p. nella forma di violenza economica, doveva avere delle caratteristiche che risultavano inesistenti secondo i fatti dimostrati. In particolare, secondo la Suprema Corte, vi è bisogno di una condotta che si sostanzi di azioni continue e capaci di vessare tanto da provocare nella persona offesa ( la moglie) un disagio costante ed un senso di prostrazione psico-fisica che la ledano l’integrità. Tali comportamenti non coincidono con quelli messi in atto dall’imputato che erano da considerarsi frutto di scelte economiche ed organizzative proprie di una famiglia unitariamente considerata. Tali scelte, pur se non interamente condivise da entrambi i coniugi, non possono essere ricondotte al reato di maltrattamenti previsto dall’art 572 c.p.. Viceversa, dove fossero stati presenti veri e propri atti di violenza fisica e/o psicologica volti ad impedire, anche con la forza, l’espressione di libertà della moglie, ci saremmo trovati dinanzi ad un evidente caso di reato, con conseguente condanna per maltrattamenti perpetrati a danno di un familiare.