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Mantenimento e risarcimento del danno

La violazione degli obblighi all’assistenza familiare, tra cui il mancato versamento dell’assegno di mantenimento a favore di coniuge o figli minori, oltre ad essere un illecito civile integra anche gli estremi di un reato; quest’ultimo sarà procedibile d’ufficio quando l’obbligato faccia mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, rimanendo, invece, perseguibile a querela di parte quando è fatto in danno del coniuge. La circostanza che tale comportamento sia identificabile come reato implica che a carico del soggetto inadempiente vi sarà un procedimento penale atto a punire lo stesso con una condanna, che nel caso di specie prevede la reclusione fino ad un anno ed una multa che va da un minimo di € 103 ad un massimo di € 1032. Tuttavia, già in sede penale, è possibile per la vittima di tale reato chiedere ed ottenere il risarcimento del danno mediante la propria costituzione parte civile.  In una recente sentenza del Tribunale di Roma ( sent. 17144/18 del 12.09.2018), viene chiarito proprio tale concetto: in caso di condanna penale per omesso versamento del mantenimento, la persona obbligata dovrà versare non solo gli arretrati ma anche il risarcimento del danno.

E’ d’obbligo, però, fare prima un po’ di chiarezza.

Non tutti i casi di mancato versamento del mantenimento possono generare un reato, e la distinzione tiene conto non solo dei soggetti beneficiari ( è reato l’omesso versamento nei confronti dei minori ma non dei maggiorenni, che secondo la Cassazione, non possono essere definiti “inabili al lavoro”, o nei confronti del coniuge separato ma non divorziato), ma anche di talune condizioni che devono coesistere affinchè si possa identificare quel comportamento che la Legge prevede come reato.

In primis è necessario lo stato di bisogno, che se può essere sempre considerato esistente nel caso in si tratti di figli minori, per loro stessa natura non in grado di produrre un reddito da soli, mentre andrà considerato caso per caso nelle restanti ipotesi;

in secondo luogo l’obbligato deve trovarsi nelle condizioni di poter provvedere al mantenimento ma in modo colpevole non adempie al proprio obbligo; ciò significa che non potrà essere considerato reo colui che non si trova nella possibilità oggettiva di fornire i mezzi di sostentamento, di qui la casistica è ampia in cui selezionare i vari casi di impossibilità oggettiva, specie nell’ambito di situazioni di disoccupazione dell’obbligato;

in terzo luogo, l’omesso mantenimento deve comportare la mancanza totale dei mezzi primari di sostentamento, ovvero di quegli strumenti che, secondo la visione penalistica di “mezzi di sussistenza”, consentono di rispondere alle esigenze di vita primarie, che vanno oltre il semplice vitto ed abbigliamento, ma comprendono quelle risorse che permettano di rispondere alle esigenze strettamente connesse alla vita quotidiana in rapporto al contesto socio economico in cui è inserito il beneficiario.

In presenza di tutti questi fattori, e dunque di reato per violazione degli obblighi di assistenza familiare, il Tribunale di Roma ha ritenuto, nella citata sentenza, che sia possibile chiedere ed ottenere da parte della vittima, sin dal giudizio penale a mezzo di costituzione parte civile, non solo gli arretrati ma anche un risarcimento per quei danni morali subiti dalla vittima, danni identificabili in quello stato di ansia, di angoscia scaturente dalla impossibilità di riuscire a far fronte alle necessità della vita per mancanza di soldi.

Avv. Daniela D'Alessandro
Avv. Daniela D'Alessandro

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