Pagare ogni mese centinaia di euro per il mantenimento del coniuge non fa piacere a nessuno. Fortunatamente ci sono delle cause che possono far cessare quest’obbligo.
È risaputo, in particolare, che quando il coniuge mantenuto intraprende una nuova convivenza perde il diritto a percepire il mantenimento. I motivi sono palesi: ove venga a costituirsi una nuova unione che abbia il carattere della stabilità, questa stessa nuova coppia costituirà un nuovo nucleo indipendente dal precedente, ove entrambe le parti contribuiranno vicendevolmente ai propri bisogni.
Ma vi è di più. Una recentissima pronuncia della Cassazione (ordinanza n. 6009/2017) ha esteso questo principio anche alle così dette “convivenze amichevoli”. Secondo la Cassazione, infatti, la convivenza avutasi a seguito di trasferimento di lei nella casa del nuovo compagno, nonché la prova di una contribuzione economica al menage familiare, rende superflua qualsiasi affermazione di mancanza di intimità nella nuova coppia, ben potendosi definire la nuova convivenza “more uxorio. “
Cassazione, ordinanza n. 6009/2017
In particolare è stato accolto il ricorso da parte della Suprema Corte di un uomo il quale chiedeva (dopo aver vinto in primo grado e perso in appello) che fosse disposto il venir meno del suo obbligo al versamento mensile di un assegno di euro 800,00, quale contributo al mantenimento della ex moglie, avendo quest’ultima intrapreso una convivenza stabile presso il domicilio di altro uomo. A nulla sono valse le ragioni della ex consorte che l’avevano fatta vincere in appello, ovvero che si trattasse solo di un’amicizia affettuosa, dal momento che la Suprema Corte ha ritenuto che dinanzi a prove certe quali convivenza e contribuzione al mantenimento da parte del nuovo compagno, poco cambia se vi sia intimità o meno nella nuova coppia, non potendosi, tra l’altro, attribuire all’ex marito l’onere di fornire la prova che tra i due vi fosse anche un certo grado di intimità.
Attenzione, dunque, alle coabitazioni: possono determinare la perdita dell’assegno di mantenimento a carico dell’ex coniuge anche se si tratta solamente di “ affettuosa amicizia”.