Mantenimento a carico del padre invalido e pensionato

mantenimento-invalido

Con l’ordinanza n. 4801 del 6 febbraio 2018 la Cassazione respinge il ricorso avverso pronuncia della Corte d’appello di Bologna, che aveva negato che lo status di pensionato ed invalido al lavoro fosse sufficiente per esimere il padre dal pagamento del mantenimento.

Infatti se è pur vero, come rammenta la stessa Cassazione, che il trattamento pensionistico percepito dal padre abbia anche funzione di solidarietà sociale e che questo ex art. 38 della Costituzione deve essere “adeguato alle esigenze di vita”, esso non osta e non collide con altro principio di rango costituzionale: l’obbligo del genitore al mantenimento della prole, previsto dall’art. 30 della Costituzione. La Corte precisa infatti che incombe anche al soggetto pensionato, se genitore, il generale obbligo di mantenere i figli, il tutto secondo le proprie possibilità. In altri termini, il percepimento di un trattamento pensionistico a titolo solidaristico deve “convivere” con gli altri obblighi previsti dal legislatore non rappresentando di per sé un motivo sufficiente per “esigere” di trattenere tutte le somme ricevute a tale titolo o comunque per esonerare il genitore – pensionato invalido dai propri obblighi genitoriali.

La separazione comporta scelte che potranno condizionare il resto della tua vita

Assicurati di scegliere consapevolmente

Nello stesso procedimento, il ricorrente chiedeva anche l’annullamento o comunque la revisione della parte di contributo prevista in favore della figlia maggiorenne; sul punto la Corte ricorda espressamente che l’obbligo al mantenimento non cessa con la maggiore età ma perdura fino al raggiungimento dell’indipendenza economica, salvo particolari casi di inerzia, di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro, oppure di colpevole negligenza nel terminare gli studi; cioè il diritto al mantenimento, in altri termini, può venir meno per il maggiorenne quando questi dimostri disinteresse nella ricerca dell’indipendenza economica. Tuttavia – come puntualmente ricorda la Suprema Corte – quando ricorrono queste particolari circostanze, devono anche essere dedotte ed allegate (cioè provate).

Da ultimo, viene evidenziato che, in assenza di richiesta specifica del figlio, il genitore con questi convivente resta titolare del diritto autonomo a ricevere dall’altro genitore la somma a titolo di contributo per le spese di mantenimento, presumendosi che vi provveda poi materialmente. Salvo per l’appunto il caso di diversa e specifica richiesta del figlio di ricevere direttamente tale importo.

Ti potrebbe interessare
Il nostro test di valutazione

Ogni contesto familiare è infinitamente differente da tutti gli altri e, per poter valutare il tuo, ci occorre saperne di più, per fornirti un primo orientamento che ti aiuti a non commettere errori, in una delle fasi più delicate delle tua vita.

Rispondendo a poche domande, in non più di 5 minuti, avrai le idee più chiare sulla strada da seguire.

Chi siamo

Separati.org è un progetto informativo e di utilità sociale nato con l’obiettivo di offrire orientamento e consapevolezza alle persone che stanno affrontando una separazione o un divorzio, spesso in un momento di particolare fragilità personale ed economica.

L’iniziativa ha finalità esclusivamente informative e si fonda sull’idea che comprendere i propri diritti e doveri sia il primo strumento di tutela, soprattutto per chi non dispone delle risorse necessarie per accedere immediatamente a un’assistenza professionale.

Separati.org non svolge attività commerciale: i contenuti pubblicati hanno lo scopo di favorire scelte più consapevoli, prevenire conflitti inutili e ridurre il rischio di decisioni affrettate che possono avere conseguenze durature nel tempo.

Commenti