Sintesi dei contenuti
Molto spesso si sente parlare di “separazione con addebito“: in questo articolo cercheremo di fare chiarezza sull’espressione e vedremo insieme quali sono i presupposti per il riconoscimento dell’addebito e soprattutto quali sono le conseguenze.
L’addebito in sé consiste in una grave violazione dei doveri derivanti dal matrimonio attraverso un comportamento cosciente e volontario che sia contrario a tali doveri e determini quindi la crisi coniugale che conduce poi alla rottura del rapporto di coniugio. A tal proposito l’art.143 del c.c. recita: “con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale , alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”.
L’addebito quindi andrà espressamente richiesto e dimostrato dal coniuge interessato attraverso un ricorso per separazione giudiziale (non può infatti né essere pronunciato d’ufficio dal Giudice né essere previsto nella separazione consensuale).
Sotto tale profilo è utile ricordare il dato normativo:
l’art.151 c.c. enuncia che
” La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Affinché si possa ottenere una pronuncia di separazione con addebito è, quindi, necessario che il Giudice appuri che la rottura del rapporto di coniugio sia stata determinata dal comportamento volontario di uno dei due coniugi che si sia reso inadempienti verso i doveri nascenti dal matrimonio (quelli indicati appunto dall’art.143 c.c. sopra richiamato) e che abbia determinato pertanto la crisi coniugale che ha condotto alla intollerabilità della convivenza tra i coniugi.
È necessario quindi che la condotta tenuta dal coniuge sia stata la causa della crisi coniugale e non già l’effetto.
In buona sostanza, per aversi una pronuncia di addebito, è necessario che il comportamento contrario ai doveri coniugali tenuto da uno dei due coniugi sia stato la causa della rottura del rapporto matrimoniale e non l’effetto di una crisi già maturata e consolidata in precedenza e dovuta ad altre ragioni.
Tali circostanze dovranno essere adeguatamente provate in giudizio dal coniuge che intende chiedere l’addebito, in quanto l’onere della prova spetta proprio a colui che richiede la pronuncia di colpa in capo all’altro coniuge.
Quando è possibile ipotizzare un comportamento contrario ai doveri del matrimonio?
Di seguito brevemente passeremo in rassegna quelli che sono i casi più eclatanti di violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio
a) Infedeltà coniugale. È sicuramente una delle ipotesi più ricorrenti ma occorre prestare attenzione poiché la giurisprudenza – ormai costante – distingue il caso dell’infedeltà che sia causa della crisi matrimoniale dal caso in cui la stessa sia conseguenza di quella stessa crisi. In tale caso soltanto la prima può costituire valido motivo di addebito.
b) violazione dell’obbligo di coabitazione (il c.d. abbandono del “tetto coniugale”). Anche in questo caso sarà opportuno distinguere l’ipotesi in cui l’allontanamento sia avvenuto per sottrarsi alla intollerabilità della convivenza (ed in tal caso non può ovviamente costituire motivo di addebito) da altre ipotesi in cui l’abbandono dell’abitazione coniugale potrà invece diventare motivo di addebito.
c) violazione del dovere di assistenza morale e materiale. Il coniuge che non provveda a contribuire al mantenimento dell’altro e/o dei figli potrà vedersi attribuita la colpa della separazione oltre che rischiare di essere denunciato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare.
Si inseriscono in questa categoria anche i casi di maltrattamento morale e/o fisico, tanto nei confronti del coniuge quanto dei figli, che oltre a rappresentare condotte determinanti la pronuncia di addebito, sono anche condotte penalmente rilevanti.
Quali sono le conseguenze della pronuncia di addebito
Perdita del diritto al mantenimento
La prima e più consistente conseguenza è senz’altro la perdita dell’eventuale diritto all’assegno di mantenimento da parte del coniuge al quale viene addebitata la separazione.
Perdita dei diritti successori
Ulteriore conseguenza dell’addebito è la perdita dei diritti successori: il coniuge al quale viene addebitata la separazione perderà infatti tutti i diritti successori inerenti allo stato coniugale, conservando solo l’eventuale diritto a un assegno alimentare a carico dell’eredità, laddove – all’apertura della successione – percepisse già un assegno alimentare (i cui presupposti sono diversi da quelli posti alla base dell’assegno di mantenimento e sostanzialmente viene erogato a favore di chi non ha mezzi di sussistenza e versi quindi in uno stato di bisogno).
Perdita del diritto alla pensione di reversibilità
infine, il coniuge cui è stata attribuita la “colpa” della separazione perderà il diritto alla pensione di reversibilità e alle altre indennità e/o prestazioni previdenziali già riconosciute al coniuge defunto.
Il comportamento contrario ai doveri del matrimonio determina un risarcimento del danno in favore dell’altro coniuge?
Un ultimo e breve accenno merita la questione relativa all’eventuale diritto al risarcimento del danno in favore del coniuge a cui non è addebitata la separazione .
Una recente ordinanza della Suprema Corte (ordinanza n. 26383 del 19 novembre 2020 ) si è espressa ad esempio sul tema dell’infedeltà coniugale stabilendo che “in presenza di determinati presupposti l’infedeltà del coniuge può giustificare il risarcimento dei danni morali in favore dell’altro coniuge, anche a prescindere da una pronuncia di addebito”.
La giurisprudenza, già consolidata, ritiene infatti che l’infedeltà coniugale possa dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. addirittura anche in assenza di una pronuncia di addebito.
Perché si abbia diritto al risarcimento del danno subito è però necessario che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità delle conseguenze psicofisiche generate , nella lesione di un diritto costituzionalmente protetto come quello alla salute, all’onore o alla dignità personale che determina, appunto, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.
Pertanto , in presenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali, sarà di volta in volta opportuno valutare insieme al proprio legale di fiducia se sussistono i presupposti per ottenere non solo la pronuncia di addebito nella separazione ma anche l’eventuale diritto al risarcimento del danno.