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Quando la suocera parla male del genero o della nuora

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Si può denunciare la suocera che parla male del genero o della nuora ai nipoti? La risposta è chiara ed univoca e ce la dà una recente sentenza della Cassazione, chiamata ad esprimersi sul caso.
Secondo la Suprema Corte, quando la suocera/o esprime opinioni negative dinanzi ai figli della nuora o del genero assente, questa può essere denunciata per diffamazione, reato previsto e contemplato dall’art. 595 del codice penale (sent. 16108/2017).
La sentenza è innovativa rispetto al passato poiché pone una linea di demarcazione tra il semplice illecito civile, costituito dall’ingiuria, ed il reato di diffamazione ex art. 595 c.p., nell’ambito della valutazione di quell’odioso comportamento del suocero/a volto a sminuire il partner del proprio figlio/a, parlandone male dinanzi ai nipoti.
Il caso tipico è quello in cui un genitore prende la difesa del figlio/a esprimendo valutazioni negative sul comportamento del coniuge di quest’ultimo (anche “ex coniuge” per effetto della intervenuta separazione) e lo fa in presenza dei figli dell’assente. Questi ultimi, specie se ancora bambini, per propria natura, tenderanno poi a ripetere anche al di fuori del contesto familiare ciò che hanno sentito, divenendo dei veicoli di cattive opinioni e di classificazioni negative del genitore.
Ed è proprio nella insita capacità e propensione dei bambini a ripetere ciò che hanno sentito che si ritrova il fondamento del reato di diffamazione che, rispetto all’ingiuria, può essere oggetto di denuncia e di persecuzione penale. Dimodochè il suocero/a che ha parlato male del genero o nuora davanti anche ad un solo nipote rischierà una condanna penale, oltre ad una eventuale richiesta di risarcimento del danno.
È importante precisare a tal proposito che, anche se la legge all’art. 595 del codice penale richiede la presenza di almeno due soggetti al momento dell’ insulto all’assente, è pur vero che non ne richiede la contestuale presenza, ovvero sarà ipotizzabile il reato di diffamazione anche quando la stessa offesa venga pronunciata dinanzi a due soggetti non presenti contemporaneamente.
La capacità dei bambini a diffondere il messaggio diffamatorio ascoltato, pur senza condividerne il senso, spesso neppure capito, determina il rischio di vedere infangata la reputazione del soggetto rispetto al quale la suocera/o non si è limitato nell’esprimersi negativamente. Quest’ultimo però, secondo quanto chiarito dalla Cassazione, dinanzi al fatto che i bambini riferiscano ciò che hanno sentito, potrà difendersi semplicemente querelando la suocera/o per diffamazione, senza la necessità di intentare un processo civile volto ad ottenere solamente il risarcimento del danno, come invece è previsto in caso di ingiuria.
La Cassazione ha dunque fornito uno strumento di più agevole difesa a chi si veda leso nell’onore e nella reputazione e non voglia accettare l’idea di vedere impunito l’autore di insulti fatti in presenza dei propri figli.

Avv. Daniela D'Alessandro
Avv. Daniela D'Alessandro

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