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La sottrazione internazionale dei minori

Nella mia professione di avvocato internazionale, mi imbatto sempre di più, in coppie di fatto o sposate appartenenti a diverse nazionalità, in cui uno dei due tende ad un certo punto a ritornare nel Paese di origine, senza aver chiesto il consenso dell’altro coniuge e senza prima passare per una decisione di un Tribunale concernente la custodia del minore.

La Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980

A questo punto, ci si chiede quali siano le possibilità di difesa del genitore a cui é stato sottratto un figlio.

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Ci viene incontro la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale. Essa é stata ratificata in Italia con la legge 15 gennaio 1994 n. 64. Non tutti i Paesi l’hanno pero’ ratificata. Pertanto si pone il problema in questi casi della disciplina applicabile. Laddove sopratutto nelle culture musulmane, vi é diffusa la sharia e pertanto non vi é spazio per i diversi (non di fede musulmana) al punto di limitare il tempo in cui questi ultimi potranno occuparsi dei figli in regime di separazione.
La Convenzione ha un duplice aspetto : fare ritornare il minore nel Paese di residenza abituale, per cui non ha alcun peso la nazionalità dei genitori o fare ristabilire quanto meno dei diritti di visita e dei contatti con il figlio di cui non si sa più nulla. In questo caso, é molto importante l’ausilio della polizia e del console italiano per esempio che svolge la funzione di tutore del minore italiano in un Paese straniero.
Il genitore presenta ricorso all’Autorità Centrale dello Stato, che in Italia si trova a Roma, che contatterà immediatamente l’omologa autorità dello Stato in cui il minore é stato condotto.
Il loro é un lavoro di interscambio.
L’autorità centrale s’impegna inoltre a localizzare il minore sottratto, ad avviare o agevolare l’instaurazione della procedura giudiziaria o amministrativa per ottenere il ritorno del minore sottratto. Nel termine massimo di sei settimane viene fissata udienza presso il Tribunale competente nel luogo di sottrazione che dovrà decidere sul ritorno del minore.
A tal proposito, viene presa in considerazione la maturità del figlio, il fatto di avere meno di 16 anni. Se il genitore che ha subito la sottrazione aveva dato consenso scritto al trasferimento del minore. Se é passato o meno un anno dalla sottrazione.
Generamente dopo un anno il giudice non dispone il ritorno del minore perché presume la sua integrazione nel nuovo Paese di residenza.
Chiaramente a meno che vi siano motivazioni gravi per fare tornare il minore nel Paese di sottrazione. Quando accerta per es. la sussistenza del rischio che il minore sia in pericolo fisico e psichico, o non dispone il suo allontanamento sempre per gli stessi motivi e quando il minore possa trovarsi in una situazione intollerabile, ad esempio quando ha subito dei maltrattamenti.
Scopo dell’ordine di ritorno é ristabilire la situazione di fatto che esisteva prima della sottrazione.
Un problema molto attuale é come obbligare gli Stati ad ottemperare all’ordine di ritorno del giudice. Perché spesso lo Stato non ottempera spontaneamente e pertanto l’azione viene paralizzata. Quindi si sta discutendo da tempo specie a Strasburgo sulle misure da fare adottare nei diversi Stati per costringere lo Stato ad ottemperare grazie anche all’intervento del Ministero degli affair esteri.

Gabriella Lo Re
Gabriella Lo Re
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