La quota di TFR che spetta all’ex coniuge

Non sempre le incompatibilità caratteriali si manifestano fin dai primi anni di vita coniugale, ben potendo rivelarsi ai limiti della sopportazione una convivenza durata per anni a cui si decida d’un tratto di dire: “basta”!

L’elemento che di frequente sposta innanzi la data della fine del matrimonio è, tra le altre cause, soprattutto la presenza di figli minori ancora molto bisognosi nella loro vita quotidiana di entrambe le figure genitoriali. Questi ultimi, pertanto, sceglieranno di continuare il percorso coniugale solo da un profilo formale, svuotando di fatto l’istituto del matrimonio dei suoi contenuti pregnanti, condizione questa spesso celata dietro l’ affermazione: “siamo ancora insieme solo per i figli”.

La conseguenza di tutto ciò, però, non è priva di conseguenze e di risvolti pratici a cui una mente vigile e lungimirante può rivolgere la propria attenzione in vista di una futura separazione.  Se, infatti, la separazione dei coniugi ridefinisce anche l’assetto economico di una determinata coppia all’interno della famiglia, con relativi assegni di mantenimento per figli minori e coniuge più disagiato economicamente, quest’ultimo potrà vantare pretese maggiori o minori anche in ragione della maggiore o minore durata del matrimonio. Tale metro si utilizza come parametro per molteplici situazioni da definire tra gli ex coniugi ma assume un valore molto significativo rispetto alla possibilità o meno del diritto al TFR maturato dall’altro coniuge.

La normativa di riferimento dispone in proposito che al coniuge divorziato spetti una quota del TFR maturato dall’altro coniuge, al momento della fine del rapporto lavorativo: in particolare al coniuge divorziato spetta la quota corrispondente al 40% del tfr riferibile agli anni di matrimonio che hanno coinciso con il rapporto di lavoro.

Tale previsione non è di scarso valore nella considerazione dell’importanza degli anni in cui è durato il matrimonio. In particolare gli anni di matrimonio da considerare sono quelli che vanno dalla celebrazione del matrimonio fino alla data di presentazione della domanda di divorzio.

La conseguenza diretta di tale previsione è che il coniuge titolare del TFR dovrà cedere una quota all’ex coniuge (40%) solo ove già sia stata proposta, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, domanda di divorzio. Ove, infatti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, vi sia in corso solo la separazione, all’altro coniuge non spetterà egual diritto. Spesso la giurisprudenza si è espressa sul unto ma sempre nel senso di escludere dall’applicazione di tale norma i coniugi che siano solo separati e non già divorziati ( nè in procinto di divorzio).

Pertanto, se il coniuge lavoratore termina il proprio rapporto lavorativo dopo il decreto di separazione ma prima del giudizio di divorzio, l’altro coniuge nulla potrà pretendere rispetto al TFR , che rimarrà nella piena ed esclusiva titolarità e disponibilità dell’altro.

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