fbpx

La morte del padre può essere motivo di aumento dell’assegno di mantenimento

Secondo la Cassazione (Ordinanza n. 3206/2019, pubblicata il 4 febbraio) tra gli elementi che possono comportare la modifica delle condizioni economiche di separazione, è compresa anche la morte del nonno (cioè del padre) che aiutava economicamente la figlia e la nipote.

La Corte infatti l’ha qualificata tra le circostanze sopravvenute sufficienti a giustificare l’aumento dell’assegno di mantenimento a carico del marito.

Il caso nasceva dal ricorso della moglie separata, che aveva chiesto in Tribunale la modifica delle condizioni di separazione consensuale. Il Tribunale aveva accolto il ricorso e ha stabilito un aumento dell’assegno mensile di mantenimento per madre e figlia. Anche la Corte d’Appello aveva poi  confermato la decisione del Tribunale, accertando e confermando che la morte del padre della ricorrente «aveva determinato un rilevante mutamento delle sue condizioni economiche, facendo venire meno il consistente aiuto economico in favore della figlia e della nipote», fatto che prima permetteva loro di «integrare il modesto importo dell’assegno previsto dalla separazione consensuale».

A supporto della decisione, la Corte d’appello rileva anche la mancanza di capacità lavorativa della moglie e la modifica nelle esigenze della figlia, che, in via presuntiva, sono state ritenute aumentate in considerazione dell’età al momento del giudizio rispetto a quella all’epoca della separazione.

Di diverso avviso il marito, che nell’impugnare il decreto della Corte d’appello ha sostenuto anche che la morte del suocero non rappresentasse una circostanza sopravvenuta ed imprevedibile.

La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha confermato le decisioni dei precedenti gradi e ritenuto che l’aggravarsi delle condizioni di salute del suocero e il suo decesso a 71 anni costituiscono vera e propria circostanza sopravvenuta, rilevante ai fini della modifica delle condizioni economiche della separazione. Questo proprio per il venir meno del considerevole contributo economico destinato al mantenimento della figlia e della nipote.

Per la Corte, quindi, la modifica delle condizioni raggiunte in separazione può essere concessa qualora dipenda da fatti riferibili a mutamenti della persona obbligata al mantenimento o alla persona beneficiaria del mantenimento stesso, oppure al cambiamento di circostanze esterne. Però purché queste siano sopravvenute rispetto all’epoca della decisione. Nel caso di specie, i Giudici hanno rinvenuto un collegamento tra le condizioni concordate in sede di separazione consensuale ed il supporto dato dal suocero, ritenendo quindi fatto sopravvenuto e rilevante il decesso – e il venir meno dell’aiuto – di quest’ultimo. Cioè quale legittimo motivo di modifica delle condizioni previamente concordate. Confermando gli orientamenti prevalenti che danno sempre maggiore rilevanza anche alle elargizioni e alle erogazioni degli altri familiari a favore del coniuge separato, specie – in sostanza – quando queste diventano un apporto necessario per l’esiguo reddito o per il basso importo del mantenimento.

Avv. Marco Panato
Avv. Marco Panato

È il referente di Avvocati Matrimonialisti Associati per la Provincia di Verona. È Avvocato, Dottore di Ricerca presso l'Università di Verona e Giornalista Pubblicista, esercita le funzioni di Curatore del Minore ed Amministratore di Sostegno.

Ha studio in Verona in Corso Porta Nuova n. 7, dove riceve su appuntamento.

Puoi fissare un appuntamento con l'Avv. Marco Panato, attraverso questo link

Articoli: 7