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ASSISTENZA LEGALE MATRIMONIALE

La madre che ostacola i rapporti tra padre e figli

§ Sintesi dei contenuti

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È quanto previsto nella recente sentenza 5128/16 del Tribunale di Roma: paga 150 euro all’ex coniuge la madre che disattenda i provvedimenti del Tribunale o dei Servizi Sociali disposti per favorire la continuità del mantenimento del rapporto genitore-figli dell’altro coniuge. In particolare scatta d’ufficio, ossia automaticamente, l’obbligo al versamento della precisata somma ogni qualvolta vi sia un ordine del Giudice, o dei Servizi Sociali, che resti non adempiuto. Se questa, però, è la conseguenza più eclatante e rumorosa, non di minor importanza è l’ulteriore disposizione della sentenza ove viene previsto l’affido ai servizi sociali di quei minori vittime della guerra tra i genitori ove la madre affidataria non riesca a trattenersi dal mettere i figli contro il padre, ostacolandone il sano rapporto.

IL CASO

Il Giudice Cecilia Pratesi del Tribunale di Roma, dinanzi ad una chiara fattispecie di evidenziata Sindrome di alienazione genitoriale di una madre nei confronti dell’ex coniuge, ha stabilito, in un’ottica di tutela dei minori, che la stessa versasse all’ex marito la somma di € 150,00 come “punizione” per l’essersi resa continuamente ed ostinatamente contraria al contatto del padre con le figlie, violando anche quanto imposto lei da un provvedimento del Giudice.

In particolare la donna, accusando continuamente l’ex marito, impediva volontariamente che le figlie avessero rapporti con lo stesso e che con lui iniziassero un iter di sostegno psicologico volto al recupero della fiducia e dell’affidamento emotivo. La complessità, tuttavia, della situazione ha determinato la necessità per il Giudice di investire gli organi dei Servizi Sociali anche di poteri esecutivi volti a garantire la realizzazione del disposto affidamento, con possibilità anche di allontanamento delle figlie dalla madre, ove quest’ultima continuasse nella sua ostilità personale nei confronti dell’ex coniuge.

LA MASSIMA

La salvaguardia dell’interesse dei minori non può essere compromessa da comportamenti arbitrari di un genitore a discapito dell’altro, ciò in considerazione della necessità del rapporto dei figli con entrambi i genitori, per un sano sviluppo educativo e di crescita caratteriale. Alla luce di tale considerazione trova applicazione la possibilità di punire anche economicamente quel genitore che, violando le disposizioni del Giudice in materia di affidamento, impedisca all’altro di vedere i figli.

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