Il diritto al risarcimento del padre ostacolato nei rapporti col figlio dall’ex coniuge trova ancora una volta conferma nel nostro sistema giuridico: stavolta è però la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a riconoscere l’importanza fondamentale della possibilità da parte del coniuge separato di riuscire ad avere rapporti col figlio nonostante i comportamenti ostili dell’ex.
La Corte di Strasburgo infatti, lo scorso 23 giugno, ha stabilito la condanna al risarcimento dell’Italia a favore di un padre, per non essere riuscita ad assicurare la realizzazione del suo diritto di visita alla figlia minore, benché lo stesso avesse già ottenuto sentenza favorevole.
E’ questo il caso Strumia contro Italia, concluso con la condanna dell’Italia per aver violato l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ( CEDU) che prevede l’obbligo in capo agli Stati di adottare tutte le misure preparatorie necessarie ad assicurare il diritto di ogni cittadino al rispetto della vita privata e familiare.
In particolare è stato affermata la responsabilità esclusiva dell’Italia nel non aver saputo assicurare, mediante opportuni provvedimenti ed interventi, che fosse rispettato il diritto di un padre ad avere rapporti con sua figlia minore, vincendo i comportamenti ostili messi in atto dalla ex moglie per ostacolare tale rapporto. Per ben 8 anni il soggetto in questione, infatti, aveva tentato invano di far valere il proprio diritto, ma né i provvedimenti delle autorità giudiziarie, né l’intervento degli assistenti sociali sono riusciti a tutelarlo e a consentirgli il raggiungimento del fine.
A parere della Corte, l’unico vero responsabile di tale violazione del diritto del padre, non è da riconoscersi nella madre della minore, ex coniuge dell’istante, bensì nel nostro sistema giudiziario inadatto a garantire la realizzazione delle proprie decisioni; i tribunali italiani infatti, vengono in tale pronuncia bollati come organismi che, lungi dall’adattarsi al caso specifico, pongono in essere decisioni e procedure vecchie, automatiche, stereotipate e prive di quella necessaria aderenza al caso concreto. Ciò, nel caso in esame, ha contribuito a deteriorare ancora di più e forse irrimediabilmente i rapporti padre- figlia, dato il passaggio inutile del tempo prima che questi riuscisse ad instaurare un vero e reale rapporto con la minore. Appare, pertanto, giustificata la condanna dell’Italia.