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Il figlio assunto con contratto a tempo determinato ha diritto al mantenimento?

 Il dovere di mantenere i figli è sancito dall’art. 30 della Costituzione e dall’art. 147 ss del cod. civ. laddove è stabilito che ambedue i genitori debbono  “mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo”.

Tale obbligo non cessa automaticamente con il raggiungimento del diciottesimo anno di età, ma prosegue sino al raggiungimento dell’indipendenza economica, circostanza questa che deve essere provata dal genitore obbligato..

Si pone il problema di stabilire quando un figlio possa essere considerato economicamente autonomo e, con riferimento a questo quesito, se possa essere considerato economicamente autonomo un figlio che sia stata assunto mediante contratti a tempo determinato.

A tal proposito, la giurisprudenza più recente richiama un concetto di indipendenza economica più elastico che tiene conto della situazione attuale del mercato del lavoro, soprattutto quello giovanile, laddove la stabilità, la certezza del “posto” e un guadagno significativo non costituiscono più i parametri certi per ottenere la revoca dell’obbligo al mantenimento. Così il Tribunale di Pavia, con provvedimento 11 Luglio 2018 ha disposto la revoca dell’assegno di mantenimento dovuto dal padre alla figlia in quanto la stessa aveva iniziato a lavorare con contratti di lavoro a tempo determinato che si erano susseguiti con continuità.

Non solo; per la giurisprudenza anche la retribuzione, modesta (€ 650 mensili), percepita a seguito di contratto di apprendistato fa venire meno l’obbligo al mantenimento; in questi termini si è pronunciate la  Corte di Appello di Ancona la quale con sentenza n 6 del 2014 ha stabilito che un rapporto di lavoro a tempo determinato, ma di “apprezzabile” durata come uno di tre anni, e una retribuzione mensile netta di solo 650 euro consentono di considerare venuto meno il presupposto della non autosufficienza economica del figlio maggiorenne.

Capita anche che figli inizino a lavorare senza comunicarlo al genitore obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento; in questi casi il genitore obbligato è legittimato a chiedere anche la condanna del figlio alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto.

Infine, un ulteriore aspetto merita di essere sottolineato: perso il diritto al mantenimento per raggiungimento dell’autosufficienza economica, il figlio non potrà più chiedere l’assegno ai propri genitori anche qualora smetta di lavorare e ciò indipendentemente dalle ragioni per cui perde il lavoro (dimissioni volontarie, abbandono del lavoro, licenziamento). In altri termini, la perdita dell’occupazione non comporta il risorgere del diritto al mantenimento.

Avv. Silvia Oltramari
Avv. Silvia Oltramari

L'Avv. Silvia Oltramari dirige la sede di Milano di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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