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Il disegno di legge Pillon

Tempo di novità in campo di separazione dei coniugi, e forse non tutte positive a ben guardare la proposta di legge del senatore Pillon, specie per quanto riguarda i costi che pare siano destinati ad aumentare.

La riforma, che prende il via dal disegno di legge Pillon, introduce infatti importanti cambiamenti, tra questi l’eliminazione dell’assegno di mantenimento per i figli ma una più equa distribuzione dei tempi da trascorrere insieme con i genitori; importante anche l’introduzione di una nuova figura obbligatoria: il mediatore familiare.

Alla base della riforma l’esigenza di far fronte ad un’emergenza sociale, quella della “povertà” legata ai processi di separazione che, sebbene riguardino essenzialmente la sfera dei sentimenti, nella pratica sono destinati ad incidere soprattutto sul profilo economico dei protagonisti, specie dei padri, non a caso più volte definiti i “nuovi poveri”.

Ma procediamo con ordine: viene introdotta la figura obbligatoria del “mediatore familiare” una figura già presente in altri ordinamenti stranieri, col compito di spingere le parti a trovare, attraverso idoneo supporto, la soluzione migliore per separarsi limitando al massimo le conflittualità; dunque un professionista capace di creare un equilibrio tra le parti che si vogliono separare col minor danno possibile sia dal punto di vista emotivo che economico. La figura del mediatore familiare, che nello specifico del disegno trova una sua collocazione all’art. 7 e 22, in realtà non è figura innovativa neppure per il nostro ordinamento ma, fermo restando l’utilità della stessa per restringere il più possibile l’ambito di conflittualità della coppia che ha deciso di separarsi, rimaneva scelta arbitraria dei separandi o, più raramente, imposta dal giudice in corso di giudizio. Oggi invece, con la nuova riforma, la si impone obbligatoriamente come condizione di procedibilità, il che comporterà necessariamente l’aumento dei costi legati alla separazione che passerà, pertanto, prima attraverso la fase delle sedute di mediazione, con un costo proprio ulteriore e distinto da quello del procedimento giudiziario vero e proprio, costo distinto anche dall’onorario dell’avvocato che avrà diritto ad un corrispettivo anche per l’assistenza in tale fase.

Per quanto attiene, invece, all’assegno di mantenimento, il DDL pare annullare il diritto del genitore più debole economicamente a percepire l’assegno di mantenimento, essendo quest’ultimo sostituito dal mantenimento diretto (nei tempi “equipollenti”): viene cioè prevista una pariteticità nei tempi di permanenza dei figli sia con l’uno che con l’altro coniuge di modo che non vi sarebbe più necessità dell’assegno stesso. Ciò comporta, però, che chi non ha una casa o spazi idonei ove poter far vivere il minore potrebbe rischiare di perdere il diritto a vedere il figlio!

Novità anche per i figli maggiorenni: oltre i 25 anni non avranno più diritto ad essere mantenuti, neppure ove stiano ancora frequentando un corso di studi o comunque non siano ancora economicamente autosufficienti. Compiuto il venticinquesimo anno di età del figlio il genitore perde l’obbligo al mantenimento, indipendentemente dalle motivazioni che abbiano reso il figlio maggiorenne ancora dipendente economicamente. E’ evidente che nulla vieta la possibilità del genitore di continuare a prendersene cura, tuttavia è il diritto del figlio ed il corrispondente obbligo del genitore che viene meno. Ciò comporta un’innegabile differenza di trattamento che la Legge riserva al figli venticinquenne di una coppia sposata rispetto a quello di una coppia separata, nel primo caso infatti l’obbligo del genitore a mantenere il figlio non viene meno col raggiungimento di una determinata età ma solo dinanzi ad acclarate circostanze che evidenzino la mancata volontà del figlio di assumersi la responsabilità della propria vita.

Ulteriori novità sono previste anche nel caso di assegnazione della casa coniugale ove il beneficiario sarà tenuto a versare un’indennità di occupazione, oggetto anche di tassazione.

E’ ovvio che la riforma, almeno in questi termini e per grandi linee, al momento non desta particolare simpatia, e da più parti si sono sollevate voci di protesta che, per più motivi, parlano addirittura di incostituzionalità della riforma stessa. Di fatto emerge una chiara volontà innovatrice rispetto al passato che però, almeno nei termini essenziali esaminati, del passato sembra fare tabula rasa specie per i tentativi consolidatisi nel tempo tendenti ad eliminare il più possibile situazioni discriminatorie lesive, in primis, dell’interesse del minore.

Avv. Daniela D'Alessandro
Avv. Daniela D'Alessandro

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