Il genitore che lasci da solo il figlio minore, seppur per un tempo limitato, commette reato di abbandono.
Il Tribunale di Genova ultimamente, con sentenza n. 3650/2016, ha condannato la condotta del genitore che lascia solo il figlio minore così ponendo lo stesso ad una situazione di pericolo. Con tale condotta il genitore viene meno ai propri doveri di cura e tutela del minore.
Tribunale di Genova, sentenza n. 3650/2016
Il Tribunale in tale occasione si é trovato a decidere sul comportamento di una donna che, ospite unitamente al figlio di circa nove mesi presso una struttura assistenziale, si era allontanata dal proprio alloggio lasciando il bambino da solo.
Un’operatore della struttura si accorgeva del fatto in quanto,sentendo delle urla, trovava il bambino disperato in lacrime e con la testa incastrata tra le sbarre del letto oltre che sporco in quanto non cambiato.Da quando la madre si era allontanata dalla stanza erano trascorse circa tre ore.
La donna tentò di giustificarsi dicendo che in realtà aveva lasciato il figlio minore ad una parente mai identificata e che comunque non veniva trovata dall’addetto della struttura al momento del ritrovamento del bambino.
Il Tribunale ha ritenuto che, seppur per un tempo non lunghissimo, la donna col suo comportamento ha commesso il reato di cui all’art. 591 del codice penale,”Abbandono di persone minori o incapaci”, venendo meno al suo dovere di cura e di sorveglianza su minore lasciando il piccolo coscientemente in uno stato di pericolo. Sotto il profilo oggettivo il reato di abbandono si configura sia nel caso di condotta attiva che di condotta omissiva che sia in contrasto con il dovere di cura del minore o incapace. Sotto il profilo soggettivo il Tribunale sottolinea come il dolo sia generico e consiste nella consapevolezza di abbandonare il soggetto a se stesso, minore o un incapace e quindi chiaramente incapace di provvedere alle proprie necessità, in uno stato di pericolo.