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Figli affidati al padre

La regola generale è quella del cosiddetto “affidamento condiviso”. E questo significa che i figli
minori siano affidati sia al padre che alla madre. Se invece ci riferiamo all’affidamento al solo
padre, trattiamo un argomento diverso. In tal caso parliamo di affidamento esclusivo al padre.

Il figlio può essere affidato al padre in via esclusiva?

Dunque, la domanda che oggi ci dobbiamo porre è la seguente: è possibile oggi che un minore
venga affidato soltanto al padre e non alla madre? In certi casi sì e ora vediamo insieme perchè.
Innanzitutto, capiamo cosa si intende in concreto quando parliamo di affidamento di un figlio. È il
diritto-dovere di prendere le decisioni importanti per la vita del figlio minore. E questo al fine di
assicurare al proprio figlio una crescita adeguata, tenendo conto delle sue inclinazioni naturali, ed
aspirazioni.

Affidamento condiviso o esclusivo

L’affidamento può essere condiviso, come regola generale, o esclusivo in capo alla
madre o al padre, in casi straordinari. Il primo comporta, allora, che ambedue i genitori esercitano
questo diritto-dovere. Dunque, i genitori separati o divorziati devono concorrere alle decisioni
importanti per la vita del figlio: la scuola, la salute, l’educazione e la formazione. Questo vale anche
per i genitori non sposati, che hanno cessato la loro convivenza o che non hanno mai vissuto
insieme. Tuttavia, affidamento condiviso non significa che il bambino deve stare pari tempo con un
genitore e con l’altro. Questo è un concetto diverso, denominato collocazione o collocamento. Con
l’affidamento condiviso non c’è un genitore di serie A e non c’è un genitore di serie B; uno che
decide e l’altro che può soltanto visitare il figlio. Padre e madre hanno la stessa dignità e importanza
nella vita del figlio. Talvolta, in casi rari, un bambino o un adolescente, viene affidato ad uno
soltanto dei genitori. In questo caso abbiamo l’affidamento esclusivo, detto anche affidamento
monoparentale. Quest’ultimo consiste nell’attribuire ad un solo genitore il potere di prendere
decisioni per il figlio. L’affidamento esclusivo può essere disposto dal giudice soltanto in casi gravi,
in presenza di determinate condizioni. Nella pratica può accadere che il Giudice affidi il minore al
padre in via esclusiva, ma solo in presenza di precise e gravi condizioni, che rendono impossibile o
sconsigliato l’affidamento del figlio anche alla madre. A titolo esemplificativo, si pensi ai casi di
commissione di reati, alienazione parentale e condotte manipolative, maltrattamenti, condotta
violenta ed aggressiva, posta in essere in presenza del figlio minore, disinteresse verso il figlio,
inosservanza dei doveri genitoriali, allontanamento dalla casa coniugale, con conseguente
irreperibilità, trasferimento all’estero o in un’altra città con il figlio senza il consenso del padre.
Precisando che tali situazioni possono riguardare tanto il padre quanto la madre, e da qui la
decisione sul relativo affidamento del figlio, nel caso che in questa sede stiamo trattando,
l’affidamento dei figli al padre non è comunque automatico. Il Giudice disporrà in questi casi lo
svolgimento di accertamenti approfonditi, incaricando un esperto, terzo e imparziale (la cosiddetta
C.T.U., consulenza tecnica d’ufficio) che fornirà un’adeguata valutazione in merito. In caso poi di
affidamento esclusivo a favore del padre, ciò implica che la madre non potrà più avere rapporti con
il figlio? Assolutamente no. Come detto sopra, l’affidamento esclusivo riguarda il potere di fare
delle scelte per la vita del figlio, limitazione che peraltro non si verifica neppure sempre, ma solo
nel caso estremo di affidamento super esclusivo, ove si ha l’esclusione assoluta del genitore dalla
partecipazione alle decisioni relative ai figli. E ugualmente nel caso in cui un genitore venga
dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale.

Dott.ssa Beatrice Aprile

Avv. Marco Panato
Avv. Marco Panato

È il referente di Avvocati Matrimonialisti Associati per la Provincia di Verona. È Avvocato, Dottore di Ricerca presso l'Università di Verona e Giornalista Pubblicista, esercita le funzioni di Curatore del Minore ed Amministratore di Sostegno.

Ha studio in Verona in Corso Porta Nuova n. 7, dove riceve su appuntamento.

Puoi fissare un appuntamento con l'Avv. Marco Panato, attraverso questo link

Articoli: 7

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