Uno degli aspetti di maggior interesse per i coniugi che si accingono ad una separazione personale è quello riguardante la suddivisione delle spese per il mantenimento dei figli minori o anche maggiorenni se non ancora autosufficienti economicamente. Sovente la domanda che viene posta all’avvocato, fin dal primo incontro, da parte del coniuge che ha intenzione di separarsi o di entrambi in caso di separazione decisa di comune accordo, attiene proprio alla determinazione dell’ importo che sarà stabilito come quota mensile per il mantenimento dei figli. Frequente, allo stesso modo, è la delusione nell’apprendere dall’avvocato che non esistono metodi scientifici e certi per determinare in modo preciso e quasi matematico tale importo, rendendosi, invece, necessaria la valutazione di tutta una serie di fattori.
Tali fattori fungono da parametri per la quantificazione dell’assegno di mantenimento, pur se è bene precisare che, quando parliamo di mantenimento, facciamo riferimento a due diverse tipologie di contributi alle spese : le spese ordinarie ( mantenimento ordinario) che vengono determinate a carico del genitore non collocatario in una quota fissa mensile che copre tutte le spese necessarie e prevedibili, e le spese straordinarie (mantenimento straordinario) che non possono essere predeterminate dovendo coprire spese eccezionali non prevedibili. Quest’ultimo viene solitamente determinato in una quota percentuale di cui il genitore non collocatario dovrà farsi carico nel momento in cui si verifica la necessità. Facciamo degli esempi. Il genitore non collocatario, che di solito è rappresentato dal padre, è tenuto a versare mensilmente una quota fissa per il mantenimento ordinario, ovvero per le spese necessarie per gli alimenti, la cura e l’igiene, l’abbigliamento, la scuola, e tale quota è fissa e stabilita negli accordi di separazione, poiché è possibile farne un calcolo preventivo trattandosi di spese ordinarie e cicliche, che cioè non assumono il carattere della straordinarietà. Le spese straordinarie, viceversa, per loro stessa natura, non possono essere previste se non in linea teorica, rimanendone sospesa la reale necessità. In tali spese rientrano le spese mediche specialistiche, le spese per il tempo libero, quelle per viaggi ed in genere tutte le spese che si rendono necessarie ma che non rientrano in quelle ordinarie. Per il mantenimento straordinario si pone a carico del genitore non collocatario una quota di partecipazione (da versarsi anticipatamente o successivamente a seconda degli accordi) corrispondente solitamente al 50%, ben potendo, però, essere stabilita anche nel 75% o addirittura del 100%.
Ma quali sono i fattori da considerarsi per la determinazione della quota fissa del mantenimento ordinario e della partecipazione alle spese straordinarie? Anche a tale domanda non esiste una risposta unitaria tuttavia, volendo tentare di essere il più esaustivi possibili nell’indicare i parametri di riferimento adottati anche dal giudice in sede di seprarazione, considereremo:
1) i redditi propri di ciascun coniuge, con particolare riferimento a
- autosufficienza economica del coniuge presso cui sono collocati i figli
- spese inerenti la nuova abitazione del coniuge che lascia la casa coniugale
2) numero dei figli minori o non ancora autosufficienti economicamente
3) esistenza di un’eventuale rata di mutuo per l’abitazione della casa coniugale
4)eventuali spese di locazione della casa coniugale
5) tenore di vita della famiglia avuto durante il periodo matrimoniale.
A tali fattori andranno aggiunti tutti gli altri non ipotizzabili in via di principio ma che caratterizzano ciascuna unità familiare considerata sotto il profilo economico.