Estetista e spese straordinarie

Per la Cassazione, con la recente ordinanza n. 5490/2018, anche le spese per l’estetista sono da considerare tra le spese straordinarie.

Infatti in sede di ricorso, un genitore impugnava la pronuncia della Corte territoriale ritenendo ingiusto ed illegittimo il riconoscimento quale spesa straordinaria degli esborsi affrontati dalla madre per i trattamenti estetici della figlia, in quanto non supportati da prescrizione medica.

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Invero, sulla natura della spesa, i Giudici della Suprema Corte non hanno dubbi nel qualificarla come straordinaria, infatti ritengono che proprio per natura e tipologia non vi sia dubbio che l’estetista rientri pacificamente tra quelle spese che “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli” (Cass. n. 9372/2012); ritenendo qui giuridicamente legittima la valutazione sui fatti operata dalla Corte d’Appello sulla necessarietà del trattamento (in quanto destinato a rimuovere “la peluria sul viso della ragazza, «anomala per un soggetto di sesso femminile» e fonte di notevole imbarazzo”).

Pertanto, una volta che la Corte di merito ne ha ritenuto l’utilità per la figlia, non essendo discutibile la natura straordinaria della spesa, si concretizza l’obbligo di corresponsione da parte di ogni genitore pro quota (usualmente il 50%).

Si deve, inoltre, evidenziare, che il genitore non collocatario conserva sempre e comunque la possibilità di esprimere un tempestivo, motivato e valido dissenso circa l’opportunità della spesa. La decisione della Suprema Corte discende anche dalla circostanza, quindi, che alcun dissenso sia stato manifestato in tal senso, entro i termini e le modalità prescritte, sicché non può essere riconosciuta alcuna alternativa al pagamento .

In conclusione poi la Suprema Corte si sofferma su un altro profilo: anche la contestazione dell’insostenibilità della spesa messa in discussione sotto il profilo della capacità economica delle parti va motivata e provata “in ordine all’effettivo reddito di ciascuno dei genitori“, altrimenti – come nel caso di specie – diventa una doglianza “del tutto generica e, come tale, inammissibile”.

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