Una delle domande più frequenti poste all’avvocato è se sia possibile divorziare in assenza del consenso dell’altro coniuge, ovvero quando quest’ultimo si rifiuta di “concedere” il divorzio.
Innanzitutto bisogna considerare che la richiesta di divorzio è possibile solo ove già vi sia stata una separazione dei coniugi conclusasi con un decreto di omologa o con una sentenza passata in giudicato. La separazione infatti, proprio come il divorzio, può essere fatta sulla base di un comune accordo, ed in tal caso si parlerà di “separazione consensuale” che si conclude col decreto di omologa, o in assenza di tale comune volontà, nel caso cioè di “separazione giudiziale”, che si concluderà con sentenza. Presupposto, dunque, per la richiesta di divorzio è la conclusione del procedimento di separazione, al quale potrà senz’altro seguire lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Certamente, ove vi sia una comune volontà anche di divorziare da parte dei coniugi, il problema non si pone, in tal caso di procederà infatti con la richiesta di “divorzio congiunto”, piuttosto è da analizzare il caso in cui una delle due parti non sia d’accordo nel voler continuare il percorso iniziato con la separazione per concluderlo con il totale scioglimento del matrimonio. I motivi possono essere molteplici, e vanno dal più banale quale, ad esempio, il desiderio di ostacolare l’ex coniuge che ha intrapreso un percorso di vita con un nuovo/a compagno, a quello più studiato di evitare talune conseguenze che la Legge riconosce alla richiesta di divorzio, quale ad esempio la corresponsione di parte del TFR da parte del coniuge tenuto al mantenimento dell’altro, tenuto conto che tale corresponsione, pari al 40% del totale, spetta solo quando il diritto a tale indennità sia sorto al momento o successivamente alla domanda di divorzio. Dunque, se il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento si trovi ancora nella condizione di separato al momento della maturazione del diritto al percepimento del TFR dell’altro coniuge, lo stesso/a non avrà diritto a parte di tale indennità, viceversa se si trovi nella condizione di divorziato, o comunque la domanda di divorzio sia già stata proposta, avrà diritto al 40% del tfr dell’ex coniuge. Questo esempio serva solo per meglio comprendere che esistono più motivi per cui un soggetto potrebbe voler ritardare o addirittura rifiutare il divorzio, ma ciò non costituisce un limite assoluto per chi invece è intenzionato a compiere il passo, ben potendo procedere autonomamente, assistito da un legale, proponendo un ricorso in Tribunale ed avviando un procedimento che si concluderà con una sentenza finale.
Il percorso è di certo più lungo ed articolato, bisognerà attendere lo svolgimento di tutte le fasi del giudizio, ma alla fine si otterrà una pronuncia che sancirà una condizione giuridica definitiva; a seguito del divorzio, infatti, non sarà più possibile riottenere lo stato di marito e moglie tra le parti, che, ove volessero riconciliarsi, dovranno procedere con un nuovo matrimonio. Con la sentenza di divorzio cessa lo stato coniugale e le parti sono libere di contrarre nuove nozze, essendo cessati gli effetti personali derivanti dal vecchio matrimonio.
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