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Il diritto di visita dei nonni dopo la separazione

Con l’entrata in vigore dal 7 febbraio 2014 in Italia del decreto legislativo n. 154/2013 viene finalmente riconosciuto ai nonni “un diritto autonomo di promuovere azioni legali per salvaguardare il rapporto con i nipoti”. La legge ha infatti dato espressione e riconoscimento ad un’esigenza fortemente sentita senza che, tuttavia, la stessa avesse mai trovato in passato una sua specifica dimensione giuridica: un vuoto normativo con conseguenze spesso a discapito dei minori. Nella società attuale, infatti, un ruolo sempre più importante nella vita dei nipoti assumono i nonni, che, non di rado, si sostituiscono ai genitori impegnati entrambi quotidianamente nel lavoro. Ecco che sono i nonni, allora, a prendersi cura dei nipoti quando i genitori non possono, svolgendo attività di baby-sitter ed educatori, il tutto anche con notevole risparmio per la famiglia per le spese di doposcuola o di intrattenimento post-scolastico dei bambini e/o degli adolescenti.

Ciò nonostante, i nonni in Italia, prima dell’entrata in vigore della legge, sovente, in caso di separazione e/o divorzio dei propri figli, perdevano con grande sofferenza e senza colpa il loro rapporto con i nipoti , senza che alcuna tutela particolare fosse prevista a difesa del proprio diritto di continuità del rapporto col minore. La legge suddetta, quindi, sembra, almeno nelle intenzioni del legislatore, abbia voluto dare importanza e fornire strumenti di rispetto e tutela dei diritti a tutti quei nonni  che si vengono a trovare, loro malgrado, al centro di questioni che, pur tuttavia, non li riguardano in prima persona.

La legge però non ha dato il risultato sperato: le varie successive sentenze dei Tribunali infatti, hanno scardinato, nella sua applicazione concreta, i principi che dalla norma dovevano invece essere tratti. Non poche sono state le pronunce giurisprudenziali che, sebbene riconoscessero una propria legittimazione a stare in giudizio, negavano però ai nonni il riconoscimento dell’esistenza di un  proprio autonomo diritto di visita ai nipoti, in caso di separazione dei genitori.

Questa interpretazione della norma, però, è  stata condannata dalla Corte Europea di Strasburgo che, con la sentenza del 20 gennaio 2015 ha condannato l’Italia per aver tutelato in ritardo il diritto, particolarmente importante,  di due nonni di Torino e dei loro nipoti a mantenere rapporti significativi. I nonni vengono considerati dalla Corte Europea come parte di un legame con i nipoti di importanza fondamentale per la loro crescita, in quel difficile processo di  riconoscimento individuale nella società, che parte dalla conoscenza delle proprie radici.

A parere della Corte Europea, i nonni sono equiparabili ai genitori almeno nel ruolo  di presenze costanti nella vita dei minori, pertanto il diritto di visita sui nipoti è un diritto non derogabile, con l’unico limite di non dover costituire gli incontri causa di pregiudizio per il minore stesso.

Il motivo della condanna dell’Italia è riconducibile alla violazione, a parere della Corte, dellart. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ossia della violazione dell’obbligo dell’Italia di  tutelare i legami familiari, tra i quali vengono fatti rientrare anche quello dei nipoti con i nonni. E’ compito di ciascuno Stato predisporre tutte le misure e gli accorgimenti normativi affinché tale diritto del minore venga rispettato, e l’Italia, col suo comportamento, sembra non abbia dato il giusto riconoscimento a questa situazione, non avendo, nel caso specifico, in alcun modo adottato misure effettive e concrete per favorire la conciliazione coi nonni. In particolare si afferma che per valutare l’adeguatezza delle misure si debba far riferimento alla velocità con cui vengono messe in atto, poiché in siffatti rapporti familiari il trascorrere  del tempo può  determinare situazioni irreversibili.

La sentenza della CEDU sembra abbia dato uno scossone alle coscienze giuridiche tanto che la Corte d’appello di Venezia, con decreto 24 dicembre 2015 – ha ben accolto il  nuovo animo della riforma avutasi con il D.LGS 154/2013, reso più esplicito dal richiamo della Corte di Strasburgo. In ossequio, infatti, del nuovo art. 137 bis c.c. intitolato “Rapporti con gli ascendenti”,  la Corte veneziana riconosce che la presenza dei nonni è rilevante per i nipoti che hanno il diritto di conoscere le proprie origini e definisce il rapporto coi nonni “necessario bagaglio di esperienza culturale che minori devono avere in vista di una formazione completa della loro personalità”.

Nel caso di specie ai nonni è stato consentito  di vedere i nipoti, in forza di un riconosciuto diritto autonomo di  tenere saldi i rapporti significativi con i nipoti minorenni.  Ma non è tutto. Viene precisato anche che ove tale diritto venga ostacolato, ai nonni viene riconosciuta possibilità di ricorrere al giudice del luogo  dove il minore risiede stabilmente, per sentir emanare i provvedimenti ritenuti più opportuni per la salvaguardia dei diritti e nell’interesse del minore.

E’ ovvio che il legame da salvaguardare coi nonni non potrà prescindere da un lavoro di collaborazione anche con gli ex coniugi, tentando di mettere da parte vecchi dissapori in vista dell’unico fine comune: garantire il rispetto dei rapporti di parentela. Un lavoro, quest’ultimo, che potrà essere svolto solo mediante una attiva collaborazione di tutte le parti coinvolte con la supervisione, ove necessaria, degli organismi di assistenza sociale a ciò deputati.

 

Avv. Daniela D'Alessandro
Avv. Daniela D'Alessandro

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